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Sentenza

Sentenza n. 931/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di individuazione e nomina della commissione giudicatrice e successivi atti di approvazione degli esiti e di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura per un professore di prima fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla proposta dei componenti della commissione, il verbale di sorteggio, il decreto di nomina della commissione e il primo verbale della commissione. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di approvazione degli atti, la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di proposta di chiamata, la deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione della chiamata e i verbali della commissione, deducendo l'illegittimità derivata dagli atti originariamente impugnati. L'unico motivo del ricorso introduttivo denunciava la violazione dell'art. 18 della l. 240/2010, dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 7 del regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata, dell'art. 7 del bando e dell'art. 4 del regolamento generale di Ateneo, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e difetto dei presupposti. In particolare, il ricorrente sosteneva che il Consiglio di Dipartimento avesse approvato la rosa proposta dalla Direttrice senza esaminare i curricula, le dichiarazioni di disponibilità e le autocertificazioni dei docenti indicati; lamentava il difetto di motivazione sui criteri di scelta e sulla preferenza accordata alla proposta della Direttrice rispetto alla propria; contestava la qualificazione della propria proposta come intempestiva e irrituale; deduceva infine la violazione dei principi di competenza, trasparenza ed uguaglianza per la mancata previa consultazione dell'unico professore ordinario del settore presente nel Dipartimento. L'Ateneo e il controinteressato hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività e il controinteressato ha inoltre dedotto il difetto di legittimazione e di interesse. Il ricorrente ha precisato che il proprio interesse consisteva nella tutela dello ius ad officium, riferito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nella scelta della rosa dei commissari.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida. Il giudice ha qualificato la scelta dei componenti della commissione come esercizio di un elevato potere discrezionale tecnico e amministrativo, non accompagnato da un subprocedimento di comparazione tra i diversi nominativi proposti. Tale scelta è quindi sindacabile soltanto per manifesto sviamento logico, palese errore di fatto, illogicità o contraddittorietà; il componente dissenziente non può sostituire la propria valutazione a quella della maggioranza dell'organo collegiale. È stata esclusa la prova dell'omesso esame dei curricula, poiché dal verbale non risultava che il ricorrente o altri componenti avessero lamentato una lesione della partecipazione informata e la stessa controproposta del ricorrente presupponeva una comparazione tra i candidati. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 4 del regolamento generale di Ateneo: la disposizione impone agli uffici di mettere a disposizione la documentazione necessaria, ma non comporta l'obbligo di trasmettere d'ufficio e integralmente ogni documento relativo agli argomenti all'ordine del giorno. I componenti possono chiedere la trasmissione della documentazione o accedere agli uffici per consultarla. Poiché il ricorrente non aveva dedotto di aver richiesto documenti non messi a disposizione, la censura è risultata infondata. La mancata allegazione dei curricula alla deliberazione è stata qualificata come irregolarità meramente formale, priva di conseguenze invalidanti e comunque non incidente sulla decisione; inoltre, trattandosi di professori ordinari del settore oggetto della procedura, la loro qualificazione professionale non era contestata. Le contestazioni sull'intempestività e irritualità della proposta alternativa sono state ritenute irrilevanti, perché la proposta era stata comunque posta ai voti e respinta dalla maggioranza, senza impedire l'esercizio delle prerogative del ricorrente. I motivi aggiunti sono stati respinti poiché fondati esclusivamente sull'illegittimità derivata degli atti successivi e gli atti presupposti, non essendo stati annullati, erano divenuti inoppugnabili e non potevano trasmettere alcun vizio agli atti conseguenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori in favore dell'Università e in euro 5.000,00 oltre accessori in favore del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    procedura di selezione e chiamata di professori di prima fascia

    La procedura di chiamata deve svolgersi secondo la disciplina legislativa, regolamentare e di bando applicabile; nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 97 Cost.

    buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione

    I principi di buon andamento e imparzialità orientano la composizione delle commissioni, ma non impongono un subprocedimento di comparazione tra tutti i nominativi proposti né consentono al componente dissenziente di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo collegiale.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Non è stato ravvisato un difetto di motivazione o una violazione dei principi generali dell'attività amministrativa nella scelta della rosa dei commissari.

  • art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

    La mancata allegazione dei curricula alla deliberazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, in assenza di una previsione che ricolleghi a tale omissione una conseguenza invalidante e di una concreta incidenza sulla decisione.

  • art. 4 del Regolamento generale di Ateneo

    gli uffici devono mettere "a disposizione dei componenti, anche per via telematica, almeno cinque giorni lavorativi prima della data della seduta, la documentazione necessaria per consentire di acquisire gli elementi di giudizio ai fini della deliberazione"; è fatto salvo "il diritto di ogni componente di accedere agli uffici competenti per prendere visione preventiva di tutta la documentazione pertinente"

    La disposizione non impone la trasmissione d'ufficio e integrale di tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno; il componente deve individuare la documentazione che intende esaminare e richiederne la trasmissione o consultarla presso gli uffici.

  • art. 3 del Regolamento generale di Ateneo

    La convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno; tale previsione è stata considerata nel chiarire le modalità di partecipazione informata dei componenti.

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti hanno esercitato le facoltà difensive previste per le memorie in vista dell'udienza pubblica.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Il ricorrente aveva richiesto statuizioni idonee a rendere effettivo il giudicato, ma la domanda è stata respinta insieme alle domande demolitorie.

  • art. 7 del bando della procedura concorsuale

    Il rispetto delle regole del bando sulla composizione della commissione non è risultato violato.

Massime di principio

  • La scelta dei componenti di una commissione giudicatrice universitaria, quando la disciplina applicabile non prevede un subprocedimento comparativo tra i nominativi proposti, costituisce esercizio di elevata discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile soltanto per manifesto sviamento logico, palese errore di fatto, illogicità o contraddittorietà.
  • Il componente di un organo collegiale che dissenta dalla scelta della maggioranza non può ottenere l'annullamento della deliberazione limitandosi a contrapporre la propria valutazione a quella dell'organo competente, salvo che dimostri specifici vizi di legittimità della decisione.
  • L'obbligo di mettere a disposizione dei componenti di un organo collegiale la documentazione necessaria alla deliberazione non implica, in assenza di una diversa previsione, la trasmissione d'ufficio e integrale di ogni documento relativo agli argomenti all'ordine del giorno; il componente deve richiedere la documentazione che intende esaminare o accedere agli uffici competenti.
  • La mancata allegazione dei curricula dei componenti proposti per una commissione non determina automaticamente l'illegittimità della deliberazione, quando la disciplina regolamentare non ricolleghi espressamente all'omissione una conseguenza invalidante e non sia dimostrata una concreta incidenza dell'omissione sulla formazione della volontà dell'organo.
  • Quando gli atti presupposti di una procedura concorsuale sono divenuti inoppugnabili, gli atti successivi non possono essere annullati per illegittimità derivata fondata esclusivamente sui vizi degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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