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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11950/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un gruppo di dipendenti comunali aveva agito per ottenere le differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore al 4 novembre 2000, sostenendo di avere svolto di fatto mansioni superiori rispetto alla categoria di inquadramento. I lavoratori deducevano che il successivo passaggio alla categoria superiore era avvenuto tramite concorso interno e che, tra i requisiti di partecipazione, vi era proprio l’avere continuativamente svolto quelle mansioni nel quinquennio precedente il bando. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le spettanze anteriori al 30 giugno 1998 e aveva rigettato nel resto la domanda, anche dopo aver revocato una c.t.u. che aveva consentito l’acquisizione di attestazioni del Comune sullo svolgimento delle mansioni. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i lavoratori deducevano: 1) motivazione apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando il rilievo di carente allegazione delle mansioni superiori; 2) violazione degli artt. 177 e 421 c.p.c., censurando la revoca della c.t.u. e l’inutilizzabilità delle attestazioni acquisite tramite il consulente; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per mancata considerazione della pretesa non contestazione, da parte del Comune, dello svolgimento delle mansioni superiori; 4) omesso esame di un fatto decisivo, motivazione apparente e violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., per il mancato accoglimento delle prove orali dedotte in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la revoca dell’ordinanza istruttoria con cui era stata disposta la c.t.u. comprensiva dell’ordine di esibizione delle attestazioni del Comune. Ha invece rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili il terzo e il quarto per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché rivaluti il materiale probatorio acquisito, compresi i documenti esibiti in esecuzione dell’ordine legittimamente emesso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato scrutinato distinguendo tra i vizi deducibili; il motivo ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile in presenza di decisione d’appello confermativa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di motivazione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., essendo applicabile la limitazione ai motivi consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la corte territoriale si era comunque pronunciata sulla domanda confermando il rigetto.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità dell’atto introduttivo, quando rilevante, comporta la necessità di consentire la sanatoria nei modi previsti; nel caso concreto la questione non era decisiva perché il rilievo sulla carente allegazione non aveva impedito l’esame di merito.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo di ausilio disponibile d’ufficio nel processo.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione a una parte può essere legittimamente inserito nel quesito al consulente, se funzionale all’acquisizione di documenti rilevanti.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, purché il potere sia esercitato non arbitrariamente e in presenza di elementi probatori già emersi che rendano necessario l’approfondimento istruttorio.

  • art. 134 c.p.c.

    Il provvedimento istruttorio deve essere motivato, soprattutto quando il giudice esercita poteri officiosi.

  • art. 111 Cost.

    Il giusto processo impone che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi non sia arbitrario e sia sorretto da ragioni esplicite.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo prudente apprezzamento di tutto il materiale probatorio acquisito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo adeguatamente dimostrata la non contestazione nel giudizio di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    Le istanze istruttorie in appello devono essere proposte e reiterate con precisione; nel caso concreto la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione devono essere specificamente indicati e localizzati gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369 c.p.c.

    È necessario il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, o quantomeno la loro puntuale indicazione.

  • art. 177 c.p.c.

    Le ordinanze istruttorie sono in via generale revocabili, ma nel caso concreto la revoca è stata ritenuta illegittima perché fondata sull’erronea premessa dell’illegittimità dell’ordine di esibizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice possono essere esercitati anche in presenza di preclusioni delle parti, purché il loro uso sia giustificato da elementi già emersi nel processo e sia diretto a superare un’incertezza probatoria reale, senza aggirare arbitrariamente le decadenze processuali.
  • Quando il giudice dispone l’esibizione di documenti rilevanti tramite c.t.u. o altro mezzo istruttorio officioso, l’ordine è legittimo se trova fondamento nel materiale di causa già allegato e nella necessità di chiarire fatti controversi; la successiva valutazione di merito sull’attendibilità o rilevanza dei documenti non incide sulla loro ammissibilità/acquisizione.
  • La revoca di un’ordinanza istruttoria è legittima solo se espressione di un effettivo potere discrezionale e non se basata sull’erroneo presupposto della illegittimità del mezzo già disposto; se i documenti sono stati ormai acquisiti al processo, la revoca dell’ordine non basta di per sé a escluderli dal materiale probatorio.
  • In cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche confermando il rigetto; inoltre, le censure fondate su non contestazione, prova testimoniale o rilievi istruttori devono essere sorrette da puntuale specificità e dalla localizzazione degli atti rilevanti, altrimenti sono inammissibili.
  • In caso di sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c., con conseguente inammissibilità della doglianza motivazionale che non superi tale barriera processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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