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Ordinanza

Ordinanza n. 976/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania a firma del Dirigente - Generoso Serpico - n. 142/20 Reg. Part. N° ACQ/10/2024 del 19/07/2024, non notificata all'avente diritto;

Giustizia amministrativa202601708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di acquisizione del 19 luglio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania recante acquisizione, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il provvedimento era già conoscibile perché prodotto tra gli allegati alla memoria di costituzione depositata nel giudizio ordinario instaurato dalla ricorrente contro un'ordinanza comunale del 2024 applicativa di una sanzione pecuniaria. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro l'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'ordinanza di acquisizione. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune, rilevando che il provvedimento impugnato risultava elencato tra gli allegati alla memoria di costituzione del Comune nel precedente giudizio ordinario. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a fondare, allo stato degli atti, il giudizio di tardività del gravame e quindi a escludere l'accoglimento della misura cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l'ha respinta in ragione della ritenuta fondatezza, in sede di cognizione sommaria, dell'eccezione di irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, risulti fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
  • La conoscenza dell'atto impugnabile può essere desunta, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, dalla sua produzione o dalla sua individuabilità tra gli allegati depositati in un precedente giudizio nel quale il destinatario era parte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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