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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23575 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Onere di indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso - Necessità - Violazione - Inammissibilità - Onere di produzione dei documenti su cui si fonda il ricorso - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento traeva origine da indagini bancarie e aveva imputato al contribuente maggiori ricavi per versamenti e prelievi dai conti correnti. L'Amministrazione contestava, tra l'altro, la validità della sottoscrizione e della notifica dell'avviso, l'applicazione delle presunzioni bancarie e la motivazione della sentenza. Il contribuente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, poiché l'Agenzia aveva richiamato genericamente la documentazione prodotta nei precedenti gradi senza indicare specificamente dove essa fosse collocata e quando fosse stata depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto del requisito di autosufficienza previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha precisato che, nel processo tributario, il ricorrente non deve necessariamente produrre nuovamente i documenti già presenti nel fascicolo d'ufficio, essendo sufficiente chiederne la trasmissione ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c.; tuttavia deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti sui quali fonda il ricorso, nonché la loro precisa collocazione e il momento della produzione nei giudizi di merito. Il semplice riferimento all'intera documentazione depositata in appello non è sufficiente. Sono rimasti quindi assorbiti i motivi di merito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000, oltre spese forfettarie e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, fornendo anche i dati necessari per individuarne la collocazione e la produzione nei precedenti gradi di giudizio. La violazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    Consente al ricorrente di chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, senza dover necessariamente riprodurre o depositare nuovamente documenti già acquisiti al processo.

  • Art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Prevede che il fascicolo di parte del processo tributario resti acquisito al fascicolo d'ufficio. Ciò esclude un nuovo obbligo di produzione documentale in Cassazione, ma non elimina l'obbligo di specifica indicazione previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.

  • Art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie. La Corte costituzionale ha escluso l'applicabilità della presunzione ai prelievi dei lavoratori autonomi qualificati come compensi, incidendo sull'accertamento originario.

  • Art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    Riguarda la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e la possibilità che l'atto sia firmato da un funzionario delegato, questione non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, in determinate ipotesi, il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso. La Corte ha escluso che tale previsione fosse applicabile all'Agenzia delle Entrate, esonerata dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non basta richiamare genericamente documenti o atti già prodotti nei gradi di merito: occorre indicare con precisione quali siano, dove si trovino e quando siano stati depositati.
  • La mancata nuova produzione materiale dei documenti già presenti nel fascicolo non determina necessariamente l'inammissibilità, se ne viene richiesta la trasmissione ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c.; resta però indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Il principio di autosufficienza consente alla Corte di comprendere e verificare la censura direttamente dal ricorso, senza dover ricostruire autonomamente il contenuto dei fascicoli dei precedenti gradi.
  • L'inammissibilità processuale impedisce l'esame dei motivi di merito: anche eventuali doglianze potenzialmente fondate non vengono valutate se il ricorso non soddisfa i requisiti formali.
  • Quando interviene una modifica normativa o una pronuncia di illegittimità costituzionale durante il giudizio, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'eventuale riliquidazione o modifica dell'atto impositivo e la relativa comunicazione al contribuente.

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