Cassazione Civile, Sentenza n. 26472/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agenzia avverso la sentenza della CTP di Grosseto che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un estratto ruolo (cartella di pagamento relativa a Irpef e Iva 2007). L'Agenzia contestava che la notificazione della sentenza prima grado era stata eseguita direttamente presso la sede dell'Agenzia (25/01/2018) anziché al procuratore presso il quale aveva eletto domicilio, per cui riteneva che il termine breve per proporre appello non fosse maturato. Inoltre l'Agenzia rilevava che all'epoca l'agente della riscossione era Equitalia S.p.A., deducendo la necessità di applicare il regime ordinario delle notificazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello è disciplinata dagli artt. 16 e 17 richiamati dall'art. 38 del d.lgs. 546/1992; tali disposizioni ammettono forme di "notifica diretta" (es. plico raccomandato senza busta) e prevedono che la notificazione si possa effettuare nel domicilio eletto ovvero mediante "consegna a mani proprie", intesa in senso ampio anche quando l'atto viene consegnato al personale dell'ufficio destinatario. Pertanto la spedizione con plico raccomandato senza busta presso la sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l'appello. Ne consegue che l'appello notificato il 26/07/2018 era tardivo e la CTR ha correttamente dichiarato l'inammissibilità; la Cassazione ha dunque respinto il ricorso e condannato l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata come motivo di ricorso (violazione di norme processuali) per la censura di nullità della decisione impugnata.
artt. 285 e 170 c.p.c.
Regole ordinarie sulla notificazione della sentenza e sulla notificazione alle parti costituite con procuratore; la Corte ha però distinto l'ambito ordinario da quello speciale tributario, ritenendo le norme del codice non decisive nel processo tributario quando esistono disposizioni speciali.
art. 16 d.lgs. 546/1992
Prevede le forme di notificazione nel processo tributario, incluse le notifiche dirette (es. plico raccomandato senza busta) e il rinvio all'art. 137 c.p.c. per le forme; la Corte interpreta tale norma come abilitante la notifica diretta da parte della controparte e idonea a far decorrere il termine breve.
art. 17 d.lgs. 546/1992
Regola il luogo della notificazione (domicilio eletto, residenza o sede) e la clausola di salvezza della "consegna a mani proprie"; la Corte afferma che tale consegna è valida anche se la parte ha eletto domicilio presso procuratore e può ricomprendere anche la consegna tramite personale dell'ufficio o tramite plico postale.
art. 38 d.lgs. 546/1992
Stabilisce la notificazione della sentenza e il deposito in segreteria della copia autentica; rinvia agli artt. 16 e 17, ragion per cui la disciplina speciale tributaria prevale sulla normativa ordinaria ai fini della decorrenza del termine per l'appello.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Prevede il termine breve di 60 giorni per proporre appello; la Corte ha confermato che tale termine decorre dalla notificazione secondo le regole tributarie richiamate.
art. 3-bis d.l. 146/2021 (conv. l. 215/2021) - art. 12 d.P.R. 602/1973
Novella che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, prevedendo che il ruolo e la cartella non notificati o invalidamente notificati siano direttamente impugnabili solo in casi particolari di pregiudizio (es. partecipazione ad appalti, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici). La Corte osserva che la norma si applica ai processi pendenti e incide sull'interesse ad agire.
art. 80, comma 4 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
Citato quale esempio di situazione in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio (partecipazione a procedure di appalto) e dunque rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Richiamato come riferimento normativo nel contesto delle verifiche che possono determinare pregiudizi connessi all'iscrizione a ruolo (menzionato nell'art. 12 comma 4-bis).
art. 22 d.l. 30/03/2023, n. 34 (conv. l. 26/05/2023, n. 56)
Norma citata in chiusura in relazione alla disciplina delle spese di lite e alla modifica di disposizioni procedurali correlate; nella sentenza ha rilevanza per l'effetto sulle spese a carico dell'Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario prevalgono le disposizioni speciali del d.lgs. 546/1992 (in particolare artt. 16, 17 e 38) sulla disciplina ordinaria del codice di procedura civile per quanto riguarda la notificazione della sentenza e la decorrenza del termine breve per l'appello.
- La "consegna a mani proprie" prevista dall'art. 17 d.lgs. 546/1992 deve essere interpretata in senso ampio: la notifica effettuata mediante plico raccomandato senza busta alla sede dell'amministrazione destinataria o la consegna all'impiegato addetto può essere idonea a far decorrere il termine breve, anche se la parte ha eletto domicilio presso un procuratore.
- Per le amministrazioni pubbliche e le agenzie fiscali la consegna dell'atto al personale dell'ufficio destinatario è da ritenersi efficace, in considerazione del dovere del dipendente di trasmettere l'atto all'ufficio competente; la disciplina applicata alle società di capitali non è automaticamente estendibile agli enti pubblici.
- Se si contesta la validità della notificazione (e quindi la decorrenza del termine), è cruciale produrre e conservare la prova documentale della notifica (ricevute, avvisi di ricevimento, copie depositate in segreteria) e, se necessario, chiedere rimessione in termini o depositare documentazione probatoria nel giudizio di legittimità o in merito secondo quanto previsto (es. art. 372 c.p.c.).
- La recente normativa (es. art. 3-bis d.l. 146/2021) che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti: il contribuente e l'Amministrazione devono valutare tempestivamente, nel merito, l'esistenza di uno specifico interesse ad agire o il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare: 1) se la notificazione è stata eseguita secondo le forme previste dall'art. 16 (es. plico raccomandato senza busta) o mediante consegna all'impiegato addetto; 2) se esiste elezione di domicilio e in quale luogo; 3) la natura del destinatario (ente pubblico vs società privata), perché l'idoneità della consegna può variare in base alla natura giuridica del destinatario.
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