Sentenza del 13/04/2015 n. 2159 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Omessa notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere - Invalidità derivata dell'intimazione ad adempiere - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica o l'invalidità della cartella di pagamento presupposta e, conseguentemente, l'invalidità derivata dell'intimazione. L'intimazione ha infatti la funzione di invitare il contribuente ad adempiere quando l'esecuzione forzata non sia stata avviata entro un anno dalla notifica della cartella.
La decisione
La contestazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria quando la cartella di pagamento prodromica risulta regolarmente notificata. In applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, impugnando l'intimazione il contribuente non può dedurre per la prima volta vizi propri della cartella o contestare il fondamento sostanziale del debito, salvo specifiche ragioni relative alla validità dell'intimazione stessa o alla mancata conoscenza dell'atto presupposto nei casi consentiti. L'esito è quindi sfavorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'impugnazione degli atti della riscossione deve concentrarsi sui vizi propri dell'atto impugnato. Se la cartella prodromica è stata regolarmente notificata, il contribuente non può contestare, in sede di impugnazione dell'intimazione, il merito della pretesa o vizi propri della cartella ormai conoscibile e autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento serve a sollecitare l'adempimento prima dell'esecuzione forzata quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che l'esecuzione sia iniziata.
- I vizi della cartella di pagamento devono essere contestati tempestivamente impugnando la cartella stessa; non possono normalmente essere fatti valere per la prima volta contro la successiva intimazione.
- Quando la cartella risulta regolarmente notificata, l'impugnazione dell'intimazione deve riguardare principalmente vizi propri dell'intimazione, come errori nel calcolo, prescrizione o decadenza sopravvenute, mancanza dei presupposti temporali o altri difetti specifici dell'atto.
- L'omessa notifica della cartella può assumere rilievo nell'impugnazione dell'intimazione solo se effettivamente dimostrata e nei limiti in cui impedisca al contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa e di contestarla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 apr 2015Sentenza del 13/04/2015 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 13 apr 2015Sentenza del 13/04/2015 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 13 apr 2015Sentenza del 13/04/2015 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 13 apr 2015Sentenza del 13/04/2015 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 13 apr 2015Sentenza del 13/04/2015 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 13 apr 2015Sentenza del 13/04/2015 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →