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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16891/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di fornitura di oltre un milione di barattoli di ravioli di pollo in salsa di pomodoro destinati a un ente pubblico belga. Dopo la consegna, l’acquirente riceveva contestazioni per rigonfiamenti, ossidazioni e fuoriuscita di prodotto e veniva poi informata dell’avvio di una procedura di allarme comunitario per presenza di botulino, con ordine di distruzione della merce. L’acquirente agiva contro la fornitrice chiedendo il risarcimento dei danni; la fornitrice si opponeva e domandava in via riconvenzionale il saldo del prezzo. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’appello, invece, riteneva non scorretto il comportamento dell’acquirente per avere distrutto il prodotto senza impugnare l’ordine e, valorizzando la presenza di vizi dell’intera fornitura, riconosceva alla stessa anche varie voci di danno. Con il ricorso principale la fornitrice censurava: 1) il riconoscimento del danno da acquisto sostitutivo, per mancanza di prova dell’effettivo acquisto e pagamento; 2) il riconoscimento delle spese legali, per difetto di prova dell’esborso; 3) il riconoscimento delle spese di distruzione, lamentando un errore percettivo; 4) l’esclusione della violazione di buona fede per non avere l’acquirente impugnato l’ordine di distruzione; 5) l’affermazione che la causa dell’avaria fosse riconducibile al processo produttivo della fornitrice, contestando il riparto dell’onere della prova e la ricostruzione causale. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato su profili dipendenti dall’eventuale accoglimento dei motivi principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello non avesse adeguatamente spiegato come fosse stato assolto l’onere della prova in ordine, rispettivamente, all’effettivo acquisto e pagamento della merce sostitutiva e all’effettivo esborso delle spese legali. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo e il quarto motivo, e infondato il quinto. I due motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo sul danno da acquisto sostitutivo; la Corte non si sofferma sulla norma in sé, ma censura l’insufficiente prova dell’effettivo contratto/acquisto sostitutivo e del pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    Viene applicato il principio per cui chi domanda il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del danno e l’effettivo esborso delle spese; non sussiste violazione quando il giudice mantiene fermo il corretto riparto dell’onere, ma la censura può riguardare la mancata dimostrazione del fatto costitutivo.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile da acquisto sostitutivo è individuato nel costo effettivamente sostenuto per rimediare all’inadempimento, che va provato nella sua concreta esistenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l’uso delle prove documentali; la Corte richiama il limite del giudizio di legittimità, che non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una revisione del merito se la decisione è sorretta da motivazione e da corretti criteri giuridici.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato sul parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ritiene inammissibile il tentativo di ottenere una rivalutazione di merito sulla correttezza del comportamento dell’acquirente.

  • art. 1175 c.c.

    La buona fede e correttezza sono richiamate come criterio di comportamento esigibile anche dal creditore per salvaguardare l’interesse della controparte, ma la verifica resta apprezzamento di fatto se motivata correttamente.

  • art. 2 Cost.

    Usato dalla Corte d’appello come riferimento generale del dovere di solidarietà e correttezza; in cassazione si ribadisce che il relativo giudizio è di fatto.

  • art. 1494 c.c.

    In tema di vizi della cosa venduta, la Corte richiama il principio per cui il venditore risponde salvo che provi di aver ignorato incolpevolmente i vizi.

  • art. 7 reg. CE 178/2002

    È richiamato per giustificare la distruzione dell’intero lotto in applicazione del principio di precauzione, come dato considerato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Chi domanda il risarcimento del danno per acquisto sostitutivo di beni viziati deve provare in modo concreto sia l’effettivo acquisto del bene sostitutivo sia il pagamento del relativo prezzo; il semplice richiamo a un documento contrattuale non basta se non dimostra l’esborso.
  • Le spese che si assumono sostenute per consulenze o assistenza legale sono risarcibili solo se risulta provato il loro effettivo pagamento; il giudice deve dare conto del percorso logico seguito nel ritenere assolto tale onere probatorio.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito della scelta compiuta dal giudice di appello, salvo vizi riconducibili a errori di percezione nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.
  • La valutazione della conformità o meno del comportamento del creditore ai canoni di buona fede e correttezza nell’interesse della controparte costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della violazione di principi giuridici.
  • Nella vendita di cose affette da vizi, il compratore deve provare l’esistenza dei vizi denunciati, mentre il venditore resta responsabile salvo che provi di avere ignorato incolpevolmente i vizi stessi; la ricostruzione causale deve essere coerente con le risultanze istruttorie e con il riparto degli oneri probatori.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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