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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12884/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di appropriazione indebita. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 646 c.p. e vizio di motivazione nella valutazione delle prove e nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato; 2) ulteriori censure in fatto sulla responsabilità penale; 3) violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento al mancato nuovo esame di un teste; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il motivo sulla rinnovazione istruttoria, osservando che essa è eccezionale in appello e che la Corte territoriale aveva motivato congruamente sulla sufficienza del quadro probatorio già acquisito; ha infine escluso la censurabilità del diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover prendere posizione espressa su ogni elemento allegato dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    È la norma incriminatrice contestata; la censura sul suo elemento costitutivo è stata ritenuta meramente fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto, danno, precedenti penali e assenza di resipiscenza.

  • art. 591 c.p.p.

    Implicitamente applicato quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Implicitamente rilevante per i limiti del sindacato di legittimità sulle censure in fatto e sulla motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
  • Quando vi sia una "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello che richiami quella di primo grado è fisiologica e non è di per sé censurabile se risulta completa, logica e coerente con le risultanze processuali.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la relativa scelta, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui elementi negativi ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento favorevole astrattamente prospettato.
  • Le censure che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione della gravità del fatto, della credibilità delle prove o della congruità del trattamento sanzionatorio, se non si confrontano con specifici vizi di legittimità, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiAppropriazione indebitaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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