Cassazione Penale, Sentenza n. 33284/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ammesso il condannato alla detenzione domiciliare con prescrizioni. La decisione valorizzava la commissione di reati fino a epoca relativamente recente, ritenuti sintomatici di spiccata pericolosità sociale, la totale assenza di revisione critica delle condotte devianti e l'atteggiamento tenuto nei colloqui con gli operatori. Il Tribunale aveva invece considerato favorevolmente l'assenza di ulteriori procedimenti penali pendenti, la disponibilità di un'attività lavorativa e l'idoneità del domicilio. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 47 ord. pen., lamentando l'erronea valutazione degli elementi positivi, l'omessa considerazione della possibilità di rieducazione, l'insufficiente valutazione dell'idoneità delle prescrizioni a prevenire la recidiva e la mancata valorizzazione dell'esito del colloquio con il personale UEPE. Il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale, da formulare sulla base dell'osservazione della personalità e degli altri elementi conoscitivi. Ha precisato che la gravità dei reati, la mancata ammissione di colpevolezza e i precedenti penali non possono assumere, da soli, rilievo decisivo ostativo; inoltre, non è necessaria una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti almeno avviato. La valutazione deve considerare anche la condotta successiva al reato, i comportamenti attuali e gli elementi favorevoli di risocializzazione. Nel caso concreto, l'ordinanza non ha adeguatamente bilanciato gli elementi negativi emergenti dalla relazione UEPE, quali l'atteggiamento autoreferenziale e la ridotta disponibilità alla riflessione, con la valida attività lavorativa, il domicilio idoneo, le stabili relazioni familiari e il parere favorevole dell'UEPE alla concessione della misura più ampia, subordinata alla partecipazione a un percorso per uomini maltrattanti. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata; dal testo trasmesso non risulta indicato se l'annullamento sia con o senza rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma indicata quale parametro del ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Norma indicata quale parametro del ricorso per cassazione.
art. 47 ord. pen.
affidamento in prova al servizio sociale
La concessione della misura richiede una valutazione prognostica sul reinserimento sociale, fondata sull'osservazione della personalità e sul complessivo bilanciamento degli elementi negativi e positivi.
Massime di principio
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, occorre formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale sulla base dell'osservazione della personalità e di tutti gli elementi conoscitivi disponibili.
- La gravità dei reati oggetto della condanna, la mancata ammissione di colpevolezza e i precedenti penali non costituiscono, considerati isolatamente, ragioni decisive per negare l'affidamento in prova.
- Per la concessione dell'affidamento in prova non è necessaria una completa revisione critica del passato del condannato; è sufficiente che dagli esiti dell'osservazione emerga almeno l'avvio di tale processo.
- La valutazione prognostica deve considerare la condotta successiva al reato e i comportamenti attuali del condannato, insieme agli indicatori di recupero sociale, quali l'assenza di nuove denunce, la condotta di vita, l'attività lavorativa, il contesto familiare e le prospettive di risocializzazione.
- Il giudice di sorveglianza deve effettuare un bilanciamento effettivo e motivato tra gli elementi indicativi di rischio di recidiva e gli elementi favorevoli al reinserimento, compresi il lavoro, il domicilio, le relazioni familiari e il parere dell'UEPE.
- La mancata ammissione degli addebiti non è di per sé ostativa all'affidamento in prova; deve essere valutato se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione e quale evoluzione abbia avuto la sua personalità dopo il fatto.
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