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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30972/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'istanza di liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen.; si denunciava errata interpretazione e applicazione della norma, vizio di motivazione per non aver valorizzato il complesso dei comportamenti del condannato durante l'esecuzione della pena. Si contestava l'enfasi del Tribunale sul mancato risarcimento e sulla mancata iniziativa di riparazione verso le vittime, e si sosteneva che i contatti con i familiari fossero di natura esclusivamente familiare e non riconducibili ad attività mafiose attribuibili al ricorrente; si rilevava altresi che il rifiuto di ammettere responsabilita per i reati non poteva essere usato come ostacolo al riconoscimento del ravvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la liberazione condizionale. La motivazione della Corte richiama la giurisprudenza sulla nozione di "ravvedimento" quale insieme di comportamenti concreti e duraturi idonei a dimostrare la revisione critica del passato criminale e a consentire un giudizio prognostico affidabile. Pur riconoscendo aspetti positivi nel percorso trattamentale del condannato, la Corte ha ritenuto che permangano incertezze e lacune (atteggiamenti minimizzanti, rifiuto di confronto con le vittime, persistenza di legami familiari riferibili a contesti mafiosi) tali da non consentire di ritenere il ravvedimento "sicuro" richiesto dall'art. 176 cod. pen. La Corte ha inoltre richiamato che l'impossibilita materiale di risarcimento non esclude l'obbligo di manifestare interesse morale e atti di riparazione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Regola la liberazione condizionale richiedendo, tra l'altro, l'adesione convinta al trattamento rieducativo e un ravvedimento sicuro; la Corte interpreta il ravvedimento come complesso di comportamenti concreti e duraturi, comprensivi anche di atti di riparazione morale o materiale verso le vittime quando possibili.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-bis

    Norma richiamata in tema di trattamento dei detenuti sottoposti a particolari misure; qui indicata tra le norme invocate dal ricorrente ma la decisione si concentra principalmente sulla valutazione del ravvedimento ex art. 176.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il ravvedimento ai fini della liberazione condizionale non si valuta solo sulla base della partecipazione a trattamenti, ma sulla concreta e duratura modificazione del comportamento e sulla condanna esplicita del passato criminoso.
  • La manifestazione di volontà riparatoria verso le vittime, anche se solo morale o attraverso contatti epistolari con i loro familiari, costituisce un indice obiettivo rilevante del sicuro ravvedimento.
  • La gravità e il numero dei reati richiedono una valutazione più rigorosa: reati che suscitano forte allarme sociale impongono maggiore probabilità qualificata di cambiamento.
  • L'impossibilità materiale di risarcire non esclude l'obbligo di dimostrare interessamento morale e iniziative riparatorie verso le vittime; il semplice richiamo all'indisponibilità economica è insufficiente.
  • Il giudice di sorveglianza deve considerare le relazioni degli organi osservativi ma può esercitare discrezionalità valutativa; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito se essa non presenta vizi logici o di insufficiente motivazione.
  • Dichiarazioni di innocenza non impediscono l'obbligo di attivarsi in atti di riparazione: il rifiuto di confronto con le vittime può essere valutato negativamente ai fini del ravvedimento.

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