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Parere

Parere n. 489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- per revocazione parere n. 959/2023 affare n. prot. 1273/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal ricorrente avverso il silenzio all'istanza diffida ai sensi dell'art. 185, presentata in data 18 agosto 2022 in materia di procedura concorsuale per mobilità volontaria esterna;

Giustizia amministrativa202400348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione del parere n. 959/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio serbato su un'istanza-diffida ex art. 185 in materia di mobilità volontaria esterna

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione del parere n. 959/2023 della Sezione Prima, deducendo un error in procedendo. In particolare, ha sostenuto che, con riguardo al difetto assoluto di giurisdizione rilevato nel precedente parere, non vi sarebbero elementi sostanziali di differenziazione tra il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Ministero dell'interno ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. Nel corso del procedimento il ricorrente ha successivamente depositato una mail di rinuncia al ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia manifestata dal ricorrente nel corso del procedimento. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura relativa all'asserito error in procedendo né la questione concernente il rapporto tra il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e quello al Presidente della Repubblica. La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per revocazione.

Censura relativa all'error in procedendo

La questione sull'asserita insussistenza di differenze sostanziali tra il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 185

    La disposizione è richiamata in relazione all'istanza-diffida proposta dal ricorrente nell'ambito della vicenda concernente la mobilità volontaria esterna; il testo non ne precisa ulteriormente il contenuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a sostegno della disposizione di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso manifestata nel corso del procedimento determina, quando viene meno l'interesse alla decisione, l'improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di merito e processuali dedotte dal ricorrente non devono essere esaminate.
  • Nel parere relativo a un ricorso straordinario, le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente devono essere oscurati quando ciò sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Improcedibilità del ricorso per revocazione di un parere reso in sede di ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per la revocazione del parere n. 959/2023, relativo a una controversia in materia di mobilità volontaria esterna. Il procedimento è stato trasmesso dal Ministero dell'interno.

Vicenda e oggetto del ricorso

Il precedente parere n. 959/2023 aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal privato contro il silenzio serbato su un'istanza-diffida presentata il 18 agosto 2022 ai sensi dell'art. 185. Con il nuovo ricorso per revocazione, il ricorrente ha dedotto un error in procedendo, sostenendo che non sussistessero reali elementi di differenziazione tra il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con riguardo al difetto assoluto di giurisdizione rilevato nel precedente parere.

Svolgimento del procedimento

Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria del 15 aprile 2024, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che ha depositato controdeduzioni. Successivamente, il ricorrente ha depositato una mail di rinuncia al ricorso. L'affare è stato trattenuto in decisione nell'adunanza del 6 novembre 2025.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia manifestata dal ricorrente. Di conseguenza, non sono state esaminate nel merito né la censura relativa all'error in procedendo né la questione concernente il rapporto tra i due rimedi straordinari.

Dispositivo e tutela dei dati personali

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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