Sentenza n. 184/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza numero 983/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 115/2024, del Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Lavoro – pubblicata in data 23 settembre 2024 e notificata in data 24 settembre 2024 (Carta elettronica del docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa e a rimborsare le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 settembre 2024, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta adempitiva, neppure dopo un'ulteriore diffida. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri giudizi seriali relativi alla Carta del docente, deducendo l'identità della materia e l'identità parziale dello studio legale patrocinatore, nonché una riduzione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo insufficiente, ai fini della connessione, la sola identità della materia e delle questioni trattate nei giudizi seriali, nonché l'identità parziale del difensore. La finalità di ridurre gli oneri processuali dell'Amministrazione non può pregiudicare il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi a ottenere il ristoro delle spese legali. Nel merito, il ricorso per ottemperanza è stato accolto: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non era contestato l'inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della competente Direzione generale. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito delle somme sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso qualora manchino disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio; la carenza di stanziamento non può ostacolare l'esecuzione del giudicato. È stata applicata anche la penalità di mora: se il Ministero non adempie entro il termine di 90 giorni, dovrà corrispondere, dalla data di comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto, calcolata d'ufficio dal commissario e pagata insieme al debito principale. Il commissario, essendo un dipendente dell'Amministrazione debitrice, non percepirà compensi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare, anche d'ufficio o su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere graduata con funzione principalmente sollecitatoria; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali e resa operativa in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione; decorso tale termine, è possibile promuovere l'ottemperanza.
art. 14, comma 2, l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
Il pagamento in conto sospeso costituisce lo strumento per eseguire il giudicato anche in assenza di capienza nel pertinente capitolo di bilancio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Prevede i buoni spesa da generare in attuazione della Carta elettronica del docente.
artt. 70, 38 e 39 c.p.a.
Richiamati dal Ministero a sostegno dell'istanza di riunione dei giudizi; il TAR ha ritenuto non integrata una sufficiente connessione oggettiva o soggettiva.
art. 151 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal Ministero a sostegno della riunione dei giudizi seriali, senza che il TAR ne ritenesse sussistenti i presupposti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'amministrazione non ha adempiuto all'obbligo stabilito dal titolo.
- La mancanza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio non può impedire l'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro a carico di un'amministrazione statale; ove necessario, il pagamento deve essere disposto mediante l'istituto del conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine perentorio con effetto liberatorio e, in caso di superamento, applicare retroattivamente una penalità di mora decorrente dalla comunicazione della sentenza, parametrandola agli interessi legali e perseguendo prevalentemente una funzione sollecitatoria.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, compreso il calcolo e il pagamento della penalità di mora.
- La sola identità della materia e delle questioni trattate in giudizi seriali, accompagnata dall'identità parziale del difensore, non è sufficiente a giustificare la riunione dei ricorsi quando la riunione possa pregiudicare il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi al pieno ristoro delle spese legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →