Cassazione Civile, Ordinanza n. 33894/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (legittimario)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria in cui una figlia, esclusa dal testamento olografo della madre, aveva già introdotto un giudizio di merito davanti al Tribunale di Tempio Pausania per far valere la nullità e/o l'annullamento del testamento, la riduzione delle disposizioni lesive della legittima e il risarcimento dei danni asseritamente causati alla massa ereditaria. Successivamente, rilevando che alcuni beni ereditari erano stati venduti dagli eredi istituiti a una società terza, la stessa attrice aveva promosso davanti al Tribunale di Firenze un'azione revocatoria per ottenerne l'inefficacia e un sequestro conservativo, deducendo due crediti: uno da lesione di legittima, ancora sub iudice nel diverso processo successorio, e uno risarcitorio per mala gestio del patrimonio ereditario. I convenuti avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, invocando il foro dell'apertura della successione e, in subordine, i criteri generali e speciali degli artt. 18-20 c.p.c., ma il Tribunale aveva declinato la propria competenza in favore di Tempio Pausania. Con il ricorso per regolamento di competenza la parte attrice ha denunciato la violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., sostenendo che il credito da lesione di legittima era almeno liquidabile e che, pertanto, il foro del creditore (Firenze) era correttamente radicato; ha inoltre censurato la liquidazione cumulativa delle spese, lamentando che quelle della fase cautelare non potessero essere liquidate nella stessa ordinanza declinatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, sulla base di un rilievo processuale assorbente, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, dichiarando che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti era incompleta perché non aveva investito tutti i fori alternativamente applicabili, in particolare il foro dell'art. 19 c.p.c. con riguardo alla società convenuta. Ne è conseguito il radicamento della competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta. Il secondo motivo, relativo alle spese, non risulta esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo. La Corte ha inoltre liquidato le spese del regolamento e ha escluso l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria è trattata come azione a tutela di un'obbligazione, ai fini della competenza territoriale, e non come azione autonoma sganciata dal rapporto obbligatorio sottostante.
artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Per le controversie relative a diritti di obbligazione la competenza territoriale si determina in base ai fori generali e facoltativi alternativi; l'eccezione di incompetenza deve contestare tutti i criteri astrattamente applicabili.
art. 19 c.p.c.
Nel caso di persona giuridica, l'eccezione di incompetenza deve considerare non solo la sede, ma anche gli altri possibili fori previsti dalla norma, come stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
art. 20 c.p.c.
Il foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione può rilevare anche nelle azioni revocatorie fondate su crediti litigiosi o restitutori.
art. 1182, comma 3, c.c.
Il foro del creditore opera solo se il credito pecuniario è liquido o di agevole liquidazione; la Corte richiama il principio per esaminare la dedotta competenza ma non lo applica come fondamento decisivo della decisione.
art. 456 c.c.
Il luogo di apertura della successione coincide con l'ultimo domicilio del de cuius ed è stato evocato nel ragionamento delle parti e del giudice di merito.
art. 91 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo per censurare la liquidazione delle spese, ma il motivo resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude, per effetto dell'accoglimento del ricorso, il raddoppio del contributo unificato.
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5
Ai fini della liquidazione delle spese del regolamento di competenza, la causa è trattata come di valore indeterminabile.
Massime di principio
- In tema di competenza territoriale derogabile, l'eccezione di incompetenza deve essere completa e investire tutti i fori alternativamente applicabili; se manca la contestazione di uno dei criteri astrattamente idonei a radicare la competenza, l'eccezione è inefficace e la competenza del giudice adito resta ferma.
- Quando una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. è proposta a tutela di crediti derivanti da successione o da pretese risarcitorie collegate al patrimonio ereditario, la competenza territoriale si determina con i criteri delle obbligazioni, verificando tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18-20 c.p.c.
- Nel caso di persona giuridica convenuta, la contestazione del foro ex art. 19 c.p.c. non può limitarsi alla sola sede legale, ma deve riguardare anche gli ulteriori elementi di collegamento territoriali previsti dalla norma.
- Il credito pecuniario può radicare il foro del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. solo se è liquido o quantomeno di agevole liquidazione; se il credito è indeterminato o richiede apprezzamenti complessi, tale criterio non opera.
- Nel regolamento di competenza, essendo in discussione solo una questione processuale e non l'intera controversia, la lite può essere trattata come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
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