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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16972/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dal fallimento di una società creditrice contro il rigetto della domanda ultratardiva di ammissione di un credito di oltre 444 mila euro, chiesto in prededuzione, in privilegio e in subordine al chirografo. Il credito veniva fatto derivare da una responsabilità per danni da mala gestio di un amministratore di diritto, poi deceduto, e dal suo concorso omissivo con un amministratore di fatto in condotte distrattive e pregiudizievoli ai danni della società creditrice. Il Tribunale di Roma ha ammesso il credito in via chirografaria, ritenendo provato l'ammontare del danno e la responsabilità del de cuius, ma ha escluso sia la prededuzione sia il privilegio. Il fallimento creditore ha proposto ricorso principale per cassazione censurando la motivazione apparente sull'esclusione della prededuzione e la negazione del privilegio; il fallimento resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, che il credito non avrebbe potuto essere accertato nella formazione dello stato passivo perché riferito a responsabilità verso un terzo, che non vi sarebbe stata valida prova del credito, che l'accettazione dell'eredità da parte del curatore sarebbe invalida e che la domanda sarebbe stata indeterminata nel quantum.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il decreto impugnato avesse escluso la prededuzione con motivazione solo apparente, non idonea a superare il minimo costituzionale. Ha invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo sufficiente e corretta la motivazione con cui il Tribunale ha escluso il privilegio, poiché l'art. 42, secondo comma, l.fall. non prevede alcuna causa di prelazione. Tutti i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili o rigettati: in particolare, l'eccezione sulla tardività del ricorso incidentale è stata respinta, mentre sono stati ritenuti non proponibili in cassazione i profili relativi all'accertamento del credito, alla non contestazione, alla pretesa nullità dell'accettazione dell'eredità e alla determinazione del quantum. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame dei presupposti della prededuzione e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 146 l.fall.

    richiamato come fonte della responsabilità per danni da mala gestio posta a base del credito insinuato

  • art. 42, secondo comma, l.fall.

    non è norma attributiva di privilegio o causa di prelazione; il suo richiamo non consente di fondare un'ammissione privilegiata

  • art. 52 l. fall.

    invocato dal ricorrente incidentale per sostenere che la verifica del passivo riguarda i crediti verso il fallito

  • art. 93 l. fall.

    richiamato in relazione ai requisiti della domanda di insinuazione al passivo e alla specificità dell'importo richiesto

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato per contestare l'applicazione del principio di non contestazione

  • art. 35 l.fall.

    richiamato con riferimento all'autorizzazione del curatore ad accettare l'eredità; il suo difetto incide al più sulla validità come annullabilità, non come nullità rilevabile d'ufficio

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    base dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso incidentale

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    base dei motivi del ricorso principale relativi a nullità della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente, che deve superare il minimo costituzionale

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato quale parametro della motivazione della decisione

  • art. 334 cod. proc. civ.

    il ricorso incidentale tardivo è ammissibile secondo la disciplina generale dell'impugnazione incidentale

  • art. 99 l. fall.

    il termine acceleratorio per il ricorso contro lo stato passivo non si estende al ricorso incidentale, che resta regolato dal diritto processuale comune

  • art. 1425 cod. civ.

    il difetto di autorizzazione del curatore all'accettazione dell'eredità integra un vizio che conduce al più ad annullabilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La motivazione che esclude la prededuzione deve esporre in modo intelligibile le ragioni della decisione; un'affermazione apodittica o meramente conclusiva integra motivazione apparente e determina cassazione con rinvio.
  • Il privilegio non può essere riconosciuto se la norma invocata non prevede espressamente una causa di prelazione: il richiamo a una disposizione priva di contenuto prelatizio è di per sé insufficiente a fondare la collocazione privilegiata.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono deducibili questioni che attengono al successivo riparto o alla limitazione del soddisfacimento su determinati beni, quando tali profili non incidono sulla verifica dell'esistenza del credito.
  • L'impugnazione incidentale tardiva segue la disciplina generale dell'art. 334 c.p.c. e non è compressa dal termine speciale acceleratorio previsto per il ricorso principale in materia di stato passivo.
  • Il difetto di autorizzazione del curatore all'accettazione dell'eredità non determina nullità, ma al più annullabilità dell'atto; il relativo vizio non è rilevabile d'ufficio e deve essere fatto valere nei termini e nel procedimento propri dell'atto impugnato.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito del credito o del quantum quando la censura si risolva in una diversa lettura del compendio probatorio o nella riproposizione di questioni non decisive rispetto alla ratio decidendi.
  • Il principio di non contestazione non può essere validamente censurato quando la decisione di merito si fondi anche e soprattutto su accertamenti incidentali e su un corredo documentale autonomo, rispetto ai quali la non contestazione non è decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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