Cassazione Civile, Ordinanza n. 13584/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da due ordinanze-ingiunzione della Prefettura: la prima per emissione di due assegni senza autorizzazione del trattario, con sanzione pecuniaria e divieto di emettere assegni per 24 mesi; la seconda per emissione di altri due assegni senza provvista. Il destinatario delle sanzioni, quale legale rappresentante della società obbligata in solido, ha proposto opposizione innanzi al giudice di pace, poi appellata al Tribunale, sostenendo in sintesi che, al momento utile per il pagamento tardivo degli assegni, la società era stata ammessa a concordato preventivo e ciò avrebbe impedito, per il divieto di cui all'art. 168 l.fall., il pagamento dei debiti pregressi fuori dal piano; da ciò faceva derivare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e comunque la forza maggiore, con esclusione della responsabilità amministrativa. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 168 l.fall. in relazione agli artt. 1256, 1467 e 1218 c.c., insistendo sul fatto che il divieto concorsuale avrebbe reso impossibile il pagamento degli assegni postdatati e avrebbe escluso la suitas della condotta. Con memoria ha inoltre contestato che vi fosse prova della conoscenza del protesto e della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il rilievo nuovo formulato solo con memoria sulla mancanza di prova della conoscenza del protesto e della revoca dell'autorizzazione. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che, nelle sanzioni amministrative, caso fortuito e forza maggiore escludano la responsabilità solo se positivamente accertati in concreto; ha poi affermato che lo stato di assoggettamento della società al concordato preventivo non integra di per sé una causa di forza maggiore riferibile alla persona fisica responsabile dell'emissione degli assegni, perché la responsabilità ex artt. 1 e 2 l. 386/1990 è propria dell'emittente e i divieti di pagamento derivanti dalla procedura concorsuale per la società non impediscono all'amministratore di pagare il debito sociale con mezzi personali. Conseguentemente la disciplina del concordato non escludeva la responsabilità amministrativa e il ricorso è stato respinto. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, l. 15 dicembre 1990, n. 386
La responsabilità per l'emissione di assegno senza autorizzazione del trattario è personale dell'emittente.
art. 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386
La responsabilità per l'emissione di assegno senza provvista è personale dell'emittente.
art. 168 l. fall.
Il divieto di azioni esecutive e di pagamento dei debiti anteriori non esclude, di per sé, la possibilità per l'amministratore di adempiere con mezzi personali il debito sociale.
art. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689
Caso fortuito e forza maggiore, pur non espressamente menzionati, sono esimenti implicite delle sanzioni amministrative, da accertare in concreto con indagine positiva su imprevedibilità e inevitabilità.
art. 45 c.p.
La nozione di forza maggiore va desunta da tale disposizione, quale parametro per l'esimente anche in materia di sanzioni amministrative.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
art. 1256 c.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'impossibilità sopravvenuta, ma ritenuto non idoneo a escludere la responsabilità nel caso concreto.
art. 1467 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non pertinente a escludere la sanzionabilità della condotta.
art. 1218 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non decisivo per la responsabilità amministrativa oggetto di causa.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative, caso fortuito e forza maggiore operano come esimenti solo se la situazione impeditiva è concreta, imprevedibile e inevitabile, e deve essere accertata positivamente dal giudice.
- La sopravvenuta sottoposizione a una procedura concorsuale della società non integra automaticamente forza maggiore in capo alla persona fisica responsabile della violazione amministrativa, se la condotta sanzionata le è propria.
- I divieti di pagamento derivanti dalla procedura concorsuale della società non escludono, di regola, che l'amministratore o l'emittente possa adempiere il debito sociale con mezzi personali; pertanto non viene meno la suitas della condotta.
- In sede di legittimità, non possono essere dedotte con memoria nuove censure o questioni non formulate nei motivi di ricorso, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
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