Cassazione Penale, Sentenza n. 17021/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva cinque motivi principale: (1) omissione di valutazione da parte della Corte d'appello dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, regolarmente depositata telematicamente e documentata, con conseguente mancata partecipazione del difensore all'udienza di gravame; (2) censura sull'affidabilità del riconoscimento fotografico e sulla mancanza di elementi probatori nel cellulare sequestrato; (3) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di aver agito in più persone riunite; (4) mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità; (5) rigetto non motivato della richiesta di pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 58 e ss. legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato negli atti l'istanza telematica di rinvio accettata in data 12/06/2025 e la relativa documentazione, e ha rilevato che la Corte d'appello non ha né deciso né motivato sulla istanza. Considerato che l'udienza di secondo grado si è tenuta senza la presenza del difensore obbligatorio, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta degli atti successivi per violazione del diritto di difesa (art. 179, comma 1 c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale riferimento tra le nullità; la Cassazione ha ritenuto che l'omessa valutazione dell'istanza di differimento rientri nelle ipotesi di nullità rilevanti ai fini della tutela del diritto di difesa
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'articolo che indica come nullità assolute, rilevabili d'ufficio, l'assenza del difensore nei casi di presenza obbligatoria: la celebrazione dell'udienza senza difensore ha determinato la nullità assoluta degli atti
art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al deposito telematico dell'istanza; l'accettazione informatica del deposito è elemento processuale che documenta la tempestività e validità della richiesta e impone al giudice l'obbligo di valutazione
art. 56 cod. pen.
Citato nel ricorso in relazione al giudizio di responsabilità; la Cassazione non ha trattato il merito di questa norma avendo deciso per l'annullamento per vizio processuale (motivo assorbito)
art. 629 cod. pen.
Norma relativa alle circostanze aggravanti e alla motivazione della condanna: i motivi che la invocavano sono stati assorbiti dalla decisione sulla nullità processuale
art. 628, terzo comma, n. 1) cod. pen.
Richiamata in relazione alla contestata aggravante dell'aver agito in piu' persone; la Corte non ha valutato il merito per effetto dell'annullamento per nullità procedurale
sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Richiamata dalla difesa in relazione all'ambito di applicazione della ridotta offensività (fatto di lieve entità); la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto essendo il motivo assorbito
art. 20-bis cod. pen.
Invocato in relazione alla possibilità di applicare una pena sostitutiva; anch'esso non esaminato nel merito per assorbimento processuale
artt. 58 e seguenti legge n. 689/1981
Richiamati in connessione alla richiesta di pena sostitutiva; non valutati nel merito per effetto dell'annullamento
Massime di principio
- Se il difensore deposita tempestivamente e documenta un legittimo impedimento tramite gli strumenti telematici previsti (e il deposito risulta accettato), il giudice deve esaminare e decidere esplicitamente sulla richiesta di rinvio; la mancata decisione può integrare vizio tale da determinare nullità assoluta degli atti successivi
- La celebrazione di un'udienza di grado con obbligo di difensore senza la necessaria assistenza dello stesso (o di un sostituto idoneo) viola il principio del contraddittorio e configura una nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- La prova dell'avvenuto deposito telematico (con attestazione di ricezione/accettazione) costituisce elemento formale rilevante per dimostrare la tempestività della richiesta di differimento e grava sul giudice l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto
- Quando la Corte di legittimità annulla per vizi processuali gravi che incidono sul diritto di difesa, i motivi sostanziali relativi alla responsabilità o all'applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti possono rimanere assorbiti e saranno riesaminati nel nuovo giudizio
- In situazioni analoghe è opportuno, per la difesa, conservare e documentare tutte le evidenze del deposito telematico e delle ragioni dell'impedimento e, se il giudice non decide, sollevare tempestivamente eccezione di nullità per difetto di assistenza
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