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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17021/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva cinque motivi principale: (1) omissione di valutazione da parte della Corte d'appello dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, regolarmente depositata telematicamente e documentata, con conseguente mancata partecipazione del difensore all'udienza di gravame; (2) censura sull'affidabilità del riconoscimento fotografico e sulla mancanza di elementi probatori nel cellulare sequestrato; (3) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di aver agito in più persone riunite; (4) mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità; (5) rigetto non motivato della richiesta di pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 58 e ss. legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato negli atti l'istanza telematica di rinvio accettata in data 12/06/2025 e la relativa documentazione, e ha rilevato che la Corte d'appello non ha né deciso né motivato sulla istanza. Considerato che l'udienza di secondo grado si è tenuta senza la presenza del difensore obbligatorio, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta degli atti successivi per violazione del diritto di difesa (art. 179, comma 1 c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale riferimento tra le nullità; la Cassazione ha ritenuto che l'omessa valutazione dell'istanza di differimento rientri nelle ipotesi di nullità rilevanti ai fini della tutela del diritto di difesa

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'articolo che indica come nullità assolute, rilevabili d'ufficio, l'assenza del difensore nei casi di presenza obbligatoria: la celebrazione dell'udienza senza difensore ha determinato la nullità assoluta degli atti

  • art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al deposito telematico dell'istanza; l'accettazione informatica del deposito è elemento processuale che documenta la tempestività e validità della richiesta e impone al giudice l'obbligo di valutazione

  • art. 56 cod. pen.

    Citato nel ricorso in relazione al giudizio di responsabilità; la Cassazione non ha trattato il merito di questa norma avendo deciso per l'annullamento per vizio processuale (motivo assorbito)

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze aggravanti e alla motivazione della condanna: i motivi che la invocavano sono stati assorbiti dalla decisione sulla nullità processuale

  • art. 628, terzo comma, n. 1) cod. pen.

    Richiamata in relazione alla contestata aggravante dell'aver agito in piu' persone; la Corte non ha valutato il merito per effetto dell'annullamento per nullità procedurale

  • sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    Richiamata dalla difesa in relazione all'ambito di applicazione della ridotta offensività (fatto di lieve entità); la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto essendo il motivo assorbito

  • art. 20-bis cod. pen.

    Invocato in relazione alla possibilità di applicare una pena sostitutiva; anch'esso non esaminato nel merito per assorbimento processuale

  • artt. 58 e seguenti legge n. 689/1981

    Richiamati in connessione alla richiesta di pena sostitutiva; non valutati nel merito per effetto dell'annullamento

Massime di principio

  • Se il difensore deposita tempestivamente e documenta un legittimo impedimento tramite gli strumenti telematici previsti (e il deposito risulta accettato), il giudice deve esaminare e decidere esplicitamente sulla richiesta di rinvio; la mancata decisione può integrare vizio tale da determinare nullità assoluta degli atti successivi
  • La celebrazione di un'udienza di grado con obbligo di difensore senza la necessaria assistenza dello stesso (o di un sostituto idoneo) viola il principio del contraddittorio e configura una nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
  • La prova dell'avvenuto deposito telematico (con attestazione di ricezione/accettazione) costituisce elemento formale rilevante per dimostrare la tempestività della richiesta di differimento e grava sul giudice l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto
  • Quando la Corte di legittimità annulla per vizi processuali gravi che incidono sul diritto di difesa, i motivi sostanziali relativi alla responsabilità o all'applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti possono rimanere assorbiti e saranno riesaminati nel nuovo giudizio
  • In situazioni analoghe è opportuno, per la difesa, conservare e documentare tutte le evidenze del deposito telematico e delle ragioni dell'impedimento e, se il giudice non decide, sollevare tempestivamente eccezione di nullità per difetto di assistenza

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