Sentenza n. 272/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del d.r. del 23 gennaio 2024 n. 122/2024 - prot. n. 0016897 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di tipologia b), settore concorsuale 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee) settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, indetta dall’Università degli Studi di Firenze con d.r. 485/2023, prot. n. 0118406 del 30 maggio 2023, e dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione giudicatrice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità di tutti i candidati
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione degli atti e i verbali della commissione giudicatrice, deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca delle valutazioni. In particolare, ha contestato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ritenuta contraddittoria perché alcune pubblicazioni erano state giudicate originali e innovative, ma al contempo metodologicamente deboli o non rigorose. Ha inoltre richiamato il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e precedenti giudizi positivi ottenuti in altre procedure selettive, quale elemento di asserita inattendibilità della valutazione impugnata. Il ricorrente ha infine dedotto la non corrispondenza tra i giudizi qualitativi e i punteggi attribuiti ai titoli, al curriculum, alla produzione scientifica complessiva e all'attività didattica. L'Università ha eccepito l'improcedibilità del ricorso perché, dopo la procedura originaria, il medesimo posto era stato nuovamente bandito; il ricorrente aveva partecipato alla nuova procedura, era stato nuovamente escluso dalla fase di discussione dei titoli e il posto era stato assegnato a un terzo, senza che il ricorrente impugnasse i relativi atti. Ha inoltre dedotto l'inammissibilità delle censure dirette a sindacare il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali e il mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro le valutazioni della commissione. Il nuovo bando aveva dato luogo a una rinnovata procedura selettiva, alla quale il ricorrente aveva partecipato, conseguendo così gli stessi effetti di rivalutazione del proprio profilo che avrebbe potuto ottenere dall'eventuale annullamento della procedura originaria. Poiché il posto era stato poi assegnato a un terzo con atto non impugnato, tale assegnazione si era consolidata e non poteva essere posta in discussione attraverso un'ulteriore, incompatibile assegnazione in favore del ricorrente. La mancata impugnazione della nuova procedura e del suo esito aveva quindi reso non più concretamente conseguibile il bene della vita perseguito, ossia il posto di ricercatore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri accessori.
Massime di principio
- Quando, dopo l'impugnazione di una procedura selettiva, l'amministrazione rinnova spontaneamente la procedura e il ricorrente partecipa alla nuova selezione, l'interesse all'annullamento della procedura originaria può venir meno perché il ricorrente ha già conseguito l'effetto conformativo della rivalutazione del proprio profilo.
- La mancata impugnazione della nuova procedura selettiva e dell'atto con cui il posto è assegnato a un terzo rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro la precedente procedura, quando l'assegnazione ormai consolidata è incompatibile con l'ulteriore attribuzione del medesimo posto al ricorrente.
- L'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione e deve consistere nella concreta possibilità di conseguire il bene della vita; quando una situazione sopravvenuta rende tale conseguimento non più praticabile, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
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