Cassazione Civile, Sentenza n. 21380/2020 del 06/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. R9D0300200457/2009 relativo all'anno d'imposta 2006: l'Agenzia aveva disconosciuto costi per complessivi euro 257.062,26 relativi a fatture emesse da Resett srl e Dueffe srl ritenute riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione regionale ha ritenuto che le tre società costituissero un'unica realtà economica e che Resett Engineering fosse stata utilizzata unitamente alle altre per eludere obblighi fiscali. In cassazione la società ha proposto nove motivi invocando, tra l'altro, violazioni di norme sul procedimento di verifica e sulla conoscenza dei documenti (Statuto del contribuente), la prevalenza di presupposti penali (art. 8 d.l. 16/2012) e la mancata considerazione di documenti e fatti decisivi prodotti in appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché formulato in modo non conforme alle categorie tassative previste dall'art. 360 c.p.c. e sostanzialmente attinente a omissione di motivazione) e ha rigettato i motivi 2-5 come infondati, ritenendo corretta la motivazione della sentenza di merito. I motivi 6-9 sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza e perché in realtà miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito. Quindi il ricorso è stato nel complesso respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.500 oltre spese prenotate a debito
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 16/2012
Richiamata dalla ricorrente come norma che subordinerebbe l'indeducibilità dei costi alla sussistenza di un'azione penale; la Corte non ha però esaminato nel merito tale questione ritenendo il motivo mal inquadrato e inammissibile
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamato con riferimento all'obbligo di allegazione agli atti degli atti richiamati in motivazione; la Corte interpreta che tale obbligo riguarda i documenti che il contribuente non abbia già legalmente conosciuto
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 12
Richiamati in relazione ai termini e alle modalità della verifica; la Corte conferma la giurisprudenza secondo cui la mancata osservanza formale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento quando non sussista pregiudizio o quando il contribuente fosse a conoscenza degli atti
Legge n. 212/2000, art. 12 co. 5
La Corte ribadisce l'orientamento secondo cui il termine di 30 giorni per la permanenza presso la sede del contribuente va calcolato sui giorni di effettiva attività svolta presso quella sede, escludendo i giorni impiegati per verifiche in altri luoghi
d.P.R. n. 600/1983, art. 42
Richiamato ai fini del principio secondo cui devono essere allegati gli atti richiamati in motivazione, ma applicato solo quando il contribuente non abbia già conoscenza legale del documento
codice di procedura civile, art. 360
Norma che elenca le ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che i motivi devono essere tassativi, specifici e conforme alle categorie dell'art. 360, altrimenti risultano inammissibili
codice di procedura civile, art. 366 (nn. 4 e 6)
Richiamata per il principio di autosufficienza dei motivi: i documenti o le parti ritenute decisive devono essere indicate e trascritte nel ricorso; la loro omissione determina inammissibilità
codice di procedura civile, art. 384
Citata in relazione alla richiesta della ricorrente di provvedimenti consequenziali; non ha inciso sul merito della decisione
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere formulati secondo le categorie tassative dell'art. 360 c.p.c.: precisione, specificità e coerenza formale sono essenziali
- Le doglianze che attengono alla valutazione del fatto e della prova sono in massima parte inammissibili in sede di legittimità; la Corte non riesamina il merito probatorio se la questione è una valutazione di fatto del giudice del merito
- I motivi devono essere autosufficienti: se si deduce l'omesso esame di documenti, questi vanno indicati, trascritti e allegati al ricorso per consentire l'esame della Corte
- La mancata allegazione del PVC o di altri documenti non sempre determina nullità dell'accertamento quando il contribuente dimostri di avere già conoscenza del contenuto degli atti
- I termini di permanenza per le verifiche (art. 12 co. 5 Statuto del contribuente) si calcolano sui giorni di effettiva attività svolta nella sede del contribuente e non sui giorni eventualmente spesi in altre sedi
- Non è sufficiente in cassazione contestare genericamente la violazione di norme procedurali o penali: occorre chiarire il nesso giuridico con l'atto impugnato e inquadrare correttamente la violazione normativa
- Quando si contesta l'esistenza o inesistenza oggettiva di operazioni fatturate è necessario, sin dai gradi di merito, produrre e documentare gli elementi probatori che smentiscano la ricostruzione della difesa; in cassazione non è possibile una riforma basata su mera riconsiderazione del materiale probatorio
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