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Sentenza

Sentenza n. 6377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese del primo grado in euro 400,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, vittoriosa nel giudizio di primo grado sul riconoscimento della Carta elettronica del docente per euro 2.500,00, ha appellato la sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese di lite, ritenuta meramente simbolica e incongrua rispetto ai parametri forensi. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, assumendo l’inderogabilità dei minimi risultanti dalle tabelle, nonché la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e di ulteriori disposizioni sull’effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, ha contestato che il TAR avesse giustificato la riduzione delle spese richiamando soltanto il carattere seriale della controversia e ha chiesto la liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono il riferimento per la liquidazione, ma il giudice può discostarsene motivatamente. L’unico limite legale individuato è il divieto, posto dall’art. 2233, comma 2, c.c., di liquidare somme simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, tuttavia, la liquidazione di euro 400,00 era stata motivata soltanto con il carattere seriale della controversia, senza illustrare i criteri della quantificazione né giustificare una compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta inidonea, anche perché l’importo risultava manifestamente inferiore a quello presumibilmente necessario a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale; la serialità, inoltre, non giustificava di per sé la riduzione e poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che avesse mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento e della richiesta dell’appellante superiore alla somma riconosciuta.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, costituisce l’unico limite legale individuato dal giudice alla libertà di discostarsi dai parametri ministeriali; impedisce la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di determinazione scritta, il riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014

    tenendo altresì conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese e dei compensi, consentendo scostamenti motivati; uno scostamento apprezzabile e rilevante richiede l’indicazione dei criteri utilizzati.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, ai quali il giudice deve fare riferimento insieme al D.M. n. 55/2014.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva quale base normativa della disciplina delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    L’effettività della tutela giurisdizionale può essere incisa da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivatamente ridotta.

  • art. 113 Cost.

    Concorre a fondare il principio di effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 47 CDFUE

    Impone una tutela giurisdizionale effettiva; una liquidazione manifestamente insufficiente e priva di congrua motivazione può comprometterla.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, purché motivi la scelta sulla base delle caratteristiche, della difficoltà, del valore della controversia, dell’attività svolta e delle altre circostanze rilevanti.
  • Quando il giudice condanna una parte alle spese, una liquidazione significativamente inferiore ai parametri ministeriali richiede una motivazione specifica sui criteri utilizzati; il mero richiamo al carattere seriale della controversia non è sufficiente.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. pone il limite inderogabile della non simbolicità e della conformità al decoro professionale della liquidazione del compenso, anche dopo l’abrogazione delle tariffe professionali.
  • La liquidazione delle spese processuali in misura manifestamente insufficiente e senza congrua motivazione può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
  • La serialità del contenzioso non giustifica, di per sé, la riduzione delle spese di lite; in presenza di una condotta amministrativa reiteratamente riconosciuta illegittima, essa può concorrere a escludere la compensazione o una riduzione immotivata delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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