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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46109/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (fatti del 13/03/2013). Il Procuratore Generale ha dedotto un'errata applicazione della legge penale nel calcolo del termine di prescrizione: secondo il ricorrente la pena edittale applicabile (compresi gli effetti della recidiva ex art.99, comma 4, e delle circostanze aggravanti speciali, in particolare l'art.625 n.2) era maggiore di quella considerata dal Tribunale e, dunque, il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il reato era pluriaggravato (violenza sulle cose ex art.625 n.2 e recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art.99 comma 4) e che, ai fini del computo della prescrizione, va tenuto conto dell'aumento massimo di pena derivante dal concorso di circostanze ad effetto speciale secondo l'art.63 comma 4 e la giurisprudenza della Cassazione. Ne è conseguito che il termine di prescrizione non era decorso (termine minimo valutato pari a 13 anni e 4 mesi) e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila (art.569 comma 4 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen.

    Richiamato come riferimento al concorso di persone nel reato (presente nel capo di imputazione), senza ulteriore specificazione normativa nella motivazione.

  • art.624-bis cod. pen.

    Natura del reato contestato (furto aggravato o assimilato a seconda del testo del capo), indicato nel capo di imputazione; la determinazione della pena edittale di riferimento avviene considerando le aggravanti applicabili.

  • art.625 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante ad effetto speciale (violenza sulle cose) che porta la fattispecie aggravata alla forbice di pena da 3 a 10 anni; è stata ritenuta una delle circostanze determinanti il maggior trattamento sanzionatorio preso in considerazione per il calcolo della prescrizione.

  • art.99 comma 4 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; nella fattispecie l'aumento di due terzi è stato applicato alla pena del reato base e considerato ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art.63 comma 4 cod. pen.

    Regola il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: si applica la pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentare fino a un terzo per le residue. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini della prescrizione, va considerato l'aumento massimo previsto da tale disposizione.

  • art.61 cod. pen.

    Richiamato come fonte delle circostanze aggravanti generali; contribuisce a definire la gravità della fattispecie e la forbice di pena applicabile.

  • art.569 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento per vizi di diritto, di rinviare il giudizio al giudice competente per appello; applicata per il rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6 n. 23831 del 14/05/2019 (Pastore), Rv. 275986

    Sez. 6 n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986

    Stabilisce che, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, occorre avere riguardo all'aumento di pena massimo previsto dall'art.63 comma 4; tale principio è stato applicato per ritenere non decorso il termine di prescrizione nella specie.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione si calcola sulla base della pena edittale applicabile al momento del fatto: verificare sempre la disciplina vigente alla data della commissione del reato.
  • La recidiva ex art.99 comma 4 comporta un aumento di pena (qui due terzi) che deve essere considerato nel calcolo della prescrizione.
  • In presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (art.63 comma 4), ai fini del calcolo della prescrizione va tenuto conto dell'aumento massimo di pena consentito dalla norma (pena per la circostanza più grave e possibile aumento fino al limite previsto), conformemente alla giurisprudenza della Cassazione.
  • Se il Tribunale dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il calcolo del termine deve essere esplicitato e coerente con le aggravanti effettivamente applicabili; un errore nel computo può portare all'annullamento in Cassazione e al rinvio per nuovo giudizio.
  • Per gli operatori: quando si contesta o si difende sulla prescrizione, documentare e motivare chiaramente la determinazione della pena edittale (pena minima e massima), l'applicazione delle aggravanti e dei relativi incrementi, e il modo in cui questi incideranno sul computo prescrizionale.

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