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Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 401/2023, pubblicata il 12 settembre 2023, rettificata con decreto n. 709/2024, n. R.G. 359/2023;

Giustizia amministrativa202501748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 401/2023, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive e contributive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'anzianità giuridica, economica e previdenziale maturata e non attribuita, alla ricostruzione della carriera, all'adeguamento dell'inquadramento e del trattamento stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive e contributive. Il ricorso è stato notificato anche all'INPS, che ha dedotto la propria estraneità al giudizio, spettando l'esecuzione del giudicato al Ministero. Nelle more, il Ministero ha adottato un decreto di ricostruzione della carriera, munito del visto della Ragioneria territoriale, e ha corrisposto le somme dovute. La ricorrente ha tuttavia sostenuto che residuasse l'adeguamento tecnico dei cedolini stipendiali, con particolare riferimento alla data di passaggio alla successiva fascia stipendiale, chiedendo un ulteriore rinvio per il completamento di tale operazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa azionata. In base alla stessa ammissione della ricorrente, erano stati riconosciuti l'anzianità giuridica ed economica e corrisposte le somme previste dal giudicato; il residuo adeguamento dei cedolini, inclusa l'indicazione della corretta data di passaggio alla fascia stipendiale successiva, costituisce una mera operazione materiale e tecnica che l'Amministrazione deve eseguire sulla base della posizione già riconosciuta, ma non giustifica un ulteriore rinvio né impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state compensate nei confronti dell'INPS, ritenuto estraneo all'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente gli obblighi sostanziali imposti dal giudicato, la controversia deve essere dichiarata cessata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se residuano attività materiali o tecniche di aggiornamento degli atti contabili o dei cedolini, purché esse siano meramente consequenziali alla posizione giuridica già riconosciuta.
  • La permanenza di una mera operazione materiale e tecnica, priva di autonomia valutativa e da svolgersi sulla base di una posizione giuridica, economica e previdenziale già definita, non giustifica un ulteriore rinvio della decisione nel giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un’amministrazione per l’esecuzione di una sentenza del giudice civile in materia di rapporto di lavoro pubblico, la responsabilità dell’esecuzione grava sull’amministrazione destinataria degli obblighi stabiliti dal giudicato, mentre l’ente previdenziale non è parte sostanzialmente responsabile se il titolo non gli impone specifici adempimenti.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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