Cassazione Penale, Sentenza n. 22041/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13/12/2021 che aveva confermato in tutto o in parte le condanne per rapina aggravata. Matteo Chiaramonte ha proposto due motivi: (1) contestazione dell'affermazione della responsabilità per le rapine indicate nei capi C), E) e F), deducendo che la condanna si basa unicamente sulle dichiarazioni dell'agente di polizia giudiziaria Salvaggio e che tali riconoscimenti non erano sufficientemente certi; (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione carente. Girolamo D'Anna ha impugnato il trattamento sanzionatorio ritenendo ingiustificato lo scostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Chiaramonte la Corte ha ritenuto che le censure costituissero una mera richiesta di riconsiderazione del merito e non contrastassero adeguatamente la motivazione logica e puntuale della Corte d'Appello, la quale aveva ricostruito i riconoscimenti testimoniali (anche tramite visione di immagini di videosorveglianza) come gravi, precisi e concordanti. Il secondo motivo di Chiaramonte sulle attenuanti è stato ritenuto generico e infondato. Per D'Anna la Corte ha ritenuto che la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione adottata fosse sufficiente, le censure essendo generiche. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte richiama l'obbligo del giudice di merito di impiegare i criteri di cui all'art. 133 per la determinazione della pena; è sufficiente un richiamo ai criteri (es. 'pena congrua') salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale, caso in cui occorre motivazione più dettagliata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle Ammende, applicata in questo caso per un totale di euro 3.000 equitativamente valutati.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 6, Musso (07/10/2015, dep. 27/11/2015)
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso, Rv. 26548201
Principio secondo cui in sede di cassazione è preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto e non è ammessa la proposta di una nuova ricostruzione dei fatti se i giudici di merito hanno motivato congruamente le loro decisioni.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2 (27/04/2017, dep. 21/07/2017)
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 (dep. 21/07/2017), Rv. 271243-01
Conferma che la motivazione della pena da parte del giudice di merito è adeguata se risulta l'impiego dei criteri di cui all'art. 133; la motivazione diventa specifica solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una mera diversa valutazione del fatto: occorre dimostrare vizi di diritto o carenze specifiche nella motivazione dei giudici di merito.
- I riconoscimenti testimoniali, specie se corroborati da visione di immagini (videosorveglianza) e da più testi, possono costituire elementi 'gravi, precisi e concordanti' idonei a fondare la condanna.
- Le censure generiche (sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti) sono destinate al rigetto: per ottenere rilievo bisogna puntare su specifici profili di difetto motivazionale o violazione di legge.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; è richiesta una motivazione più articolata solo se la pena applicata si discosta in misura significativa dalla media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di rifondere le spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende secondo art. 616 c.p.p.
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