Cassazione Penale, Sentenza n. 37765/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., sostenendo che la pena in espiazione riguarda soltanto il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) perché l'aumento di pena derivante dall'aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991 risulterebbe già espiato e, per effetto della continuazione riconosciuta, il residuo di pena è inferiore ai due anni. Ha dedotto la scindibilità del cumulo delle pene ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate entrambe le tesi del ricorrente: (i) non è possibile, quando l'unificazione di pene comprende esclusivamente condanne per reati ostativi, scindere il cumulo ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari per violazione del principio di unità delle pene cumulati ex art. 76 c.p.; (ii) non è possibile separare l'esecuzione della pena relativa all'aggravante da quella relativa al reato sottostante quando l'aggravante è componente essenziale della fattispecie; inoltre il ricorrente non ha fornito le allegazioni richieste dagli artt. 4-bis e 58-ter Ord. pen. (modifiche 2022) relative a riparazione/adempimenti civili e ad elementi specifici che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Disciplina l'accesso a misure alternative (es. detenzione domiciliare) con riguardo ai limiti posti per reati ostativi; il tribunale ha ritenuto che la misura è preclusa per il reato ostativo in espiazione.
art. 4-bis, Ordinamento penitenziario
Indica i reati ostativi e le condizioni restrittive per la concessione dei benefici; la Corte ha richiamato l'onere di allegare adempimenti civili, riparazioni e elementi specifici che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
art. 58-ter, Ordinamento penitenziario
Regola esigenze probatorie e il requisito della collaborazione o della sua impossibilità/inesigibilità per i reati ostativi; il giudice ha ritenuto mancanti le allegazioni richieste da tale norma.
art. 76, codice penale
Principio dell'unitarietà delle pene cumulate e del rapporto esecutivo: ove il cumulo comprenda condanne tutte ostative, non è possibile scindere il cumulo per riconoscere benefici.
art. 7, legge n. 203/1991
Prevede un aumento di pena (aggravante) che, nel caso concreto, ha reso la ricettazione ostativa; la Corte ha ritenuto che l'aumento non sia separabile dalla pena per il reato quando costituisce componente essenziale.
art. 416-bis, codice penale
Delitto riferito ad associazione di tipo mafioso indicato tra i reati ostativi; la presenza di condanne per reati di questo tipo nell'unificazione rafforza l'impossibilità di scindere il cumulo.
Massime di principio
- Se l'unificazione/cumulo delle pene comprende esclusivamente reati indicati come ostativi, non è possibile "scindere" il cumulo per consentire l'accesso ai benefici penitenziari: vale il principio di unità delle pene cumulate (art. 76 c.p.).
- Non è ammessa la separazione dell'esecuzione della pena imputabile all'aggravante da quella relativa al reato sottostante quando l'aggravante costituisce componente essenziale della fattispecie; quindi l'aver "scontato" l'aumento per l'aggravante non rende automaticamente non ostativo il reato residuo.
- Quando si richiedono benefici in presenza di reati ostativi, il ricorrente deve fornire allegazioni specifiche ai sensi di art. 4-bis e 58-ter Ord. pen.: adempimenti civili/riparazioni, elementi probatori di dissociazione, iniziative a favore delle vittime e informazioni che escludano collegamenti attuali con criminalità organizzata.
- Esiste una giurisprudenza minoritaria che ammette lo scioglimento del cumulo anche se composto da reati ostativi (cd. cumulo omogeneo), ma è isolata: la linea di legittimità prevalente nega tale possibilità, pertanto i tentativi di ottenere benefici su questa base sono a rischio di rigetto.
- In situazioni simili conviene documentare con precisione la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa penitenziaria e, se si invoca la scindibilità, fondare la richiesta su precedenti giurisprudenziali strettamente applicabili (es.: casi in cui alcuni reati del cumulo non sono ostativi).
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