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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1865/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che lo aveva condannato per appropriazione indebita di euro 110, deducendo un unico motivo: violazione di legge (art. 2 cod. pen.). Sosteneva che il Tribunale avrebbe determinato la pena base facendo riferimento al minimo edittale introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (nuova formulazione dell'art. 646 c.p.), nonostante il reato fosse stato commesso in ottobre 2017, e che la determinazione della pena pecuniaria fosse irragionevole e quasi coincidente con il massimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che dal testo e dal tenore complessivo della sentenza impugnata non emergesse che il giudice avesse applicato la nuova forbice sanzionatoria; la pena è stata invece valutata come "equa" rispetto alle circostanze e ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale applicabile al tempo del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2 cod. pen.

    Il ricorso denunciava violazione di questa norma; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, non ravvisando applicazione della diversa misura edittale che il ricorrente attribuiva al Tribunale

  • art. 646 cod. pen.

    Norma incriminatrice per l'appropriazione indebita: la Corte ha osservato che la pena inflitta dal Tribunale risulta compresa tra il minimo e il massimo edittale previsti dalla norma vigente al tempo del fatto, quindi legittima

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Ha modificato i limiti edittali dell'art. 646 c.p.; il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse applicato tali nuovi limiti a fatti anteriori, ma la Corte ha escluso che ciò sia avvenuto per assenza di elementi testuali o logici nella sentenza impugnata

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. n. 176/2020)

    La Corte dichiara di aver esaminato il ricorso adottando le forme procedurali previste da questa disposizione (modalità di trattazione previste dal decreto)

  • art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. in L. n. 15/2022)

    La norma è stata richiamata per rendere applicabili le procedure previste dal decreto citato al procedimento esaminato

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede sanzioni pecuniarie per il ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per l'uso colposo del rimedio processuale; utilizzata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Chi impugna deve dimostrare in maniera chiara e testuale che il giudice ha adottato un criterio di determinazione della pena incompatibile con la norma applicabile al tempo del fatto; mere supposizioni o interpretazioni non suffragate dal testo della sentenza sono insufficienti
  • Quando un reato è commesso prima di una modifica legislativa, la regola è applicare la disciplina vigente al momento del fatto: contestare l'applicazione retroattiva richiede elementi concreti nella motivazione del giudice
  • La Corte di Cassazione valuta il tenore complessivo della motivazione impugnata: se dalla lettura complessiva emerge che la pena è stata determinata equamente e rientra nella forbice prevista al tempo del fatto, il ricorso per illegittimità della pena sarà probabilmente respinto
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso
  • In casi di ambiguità o dubbio sulla normativa applicata dal giudice, è preferibile indicare in ricorso punti precisi di contrasto testuale (es. indicazione esplicita del minimo applicato nella sentenza) o proporsi per motivi aggiuntivi piuttosto che limitarsi ad asserzioni generiche
  • Per contestare la determinazione della pena in relazione a modifiche normative, utili prove sono elementi testuali della sentenza (riferimenti normativi, calcolo numerico della pena, paragoni espliciti con i limiti edittali) che mostrino l'effettiva applicazione della nuova disciplina

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