Sentenza n. 272/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE della gara a procedura aperta suddivisa in n. 34 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia - ID 2201 - lotto 28 - CIG 8164769486 - aggiudicato ad ANCR SECURITY S.r.l. (già Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l.), comunicato alla ricorrente con pec del 4 luglio 2025; - per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti inerenti al procedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo alla ANCR SECURITY S.r.l. (già Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l.) ed alla verifica dell’offerta dell’aggiudicataria; - di tutti i verbali di gara; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA - del contratto, ove medio tempore stipulato con l’illegittima aggiudicataria, e per il risarcimento in forma specifica con aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva efficace del lotto 28 della gara per servizi di vigilanza armata in favore di ANCR Security S.r.l., nonché gli atti di verifica dei requisiti e dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto relativo alla Provincia di Catanzaro, ha impugnato l'aggiudicazione in favore di ANCR Security S.r.l., deducendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis, del d.lgs. n. 50/2016 per avere dichiarato falsamente, nel DGUE, il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS estesa alla Provincia di Catanzaro. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti, sostenendo che l'aggiudicataria aveva perso l'estensione territoriale alla Provincia di Catanzaro dal 18 settembre 2024 al 15 maggio 2025, quando aveva presentato la SCIA per il ripristino dell'estensione. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la gara era stata gestita da CONSIP S.p.A. L'aggiudicataria ha sostenuto che, al momento della presentazione dell'offerta, la licenza era effettivamente estesa all'intera Regione Calabria e che la successiva temporanea limitazione territoriale, verificatasi mentre il lotto era stato provvisoriamente aggiudicato ad altra impresa e pendeva il relativo contenzioso, non aveva inciso sulla sua affidabilità né sulla serietà dell'offerta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendolo estraneo agli atti impugnati e alla contestata mancata esclusione dell'aggiudicataria. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha escluso la falsità dichiarativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis, poiché alla data di presentazione dell'offerta, nell'agosto 2020, la licenza prefettizia del 21 giugno 2018 era efficace per l'intera Regione Calabria, inclusa la Provincia di Catanzaro, e corrispondeva a quanto dichiarato nel DGUE. Quanto alla continuità del requisito, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui i requisiti devono normalmente permanere per tutta la gara, ma ha precisato che tale principio deve essere applicato secondo ragionevolezza e proporzionalità. La temporanea perdita dell'estensione territoriale si è verificata in una fase di quiescenza, nella quale il lotto era stato aggiudicato ad altra impresa e l'aggiudicataria si trovava in attesa passiva dell'esito del procedimento e del contenzioso relativo alla precedente aggiudicataria, senza controllo sui relativi tempi. Inoltre, l'impresa aveva conservato la licenza prefettizia principale ex art. 134 TULPS; l'estensione territoriale costituiva una modulazione dell'ambito operativo, agevolmente ripristinabile mediante SCIA, e non un nuovo titolo autorizzativo. Pertanto, la discontinuità non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio all'affidabilità dell'operatore o all'interesse dell'amministrazione a contrattare con un soggetto qualificato. Il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore dell'aggiudicataria; nulla ha disposto nei confronti di CONSIP, non costituita, e ha compensato le spese nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
La procedura di gara era una procedura aperta.
art. 80, comma 5, lett. f-bis, d.lgs. 50/2016
L'esclusione per dichiarazioni non veritiere non opera quando la dichiarazione resa corrisponde al titolo effettivamente posseduto al momento della presentazione dell'offerta.
art. 134 TULPS
La licenza prefettizia costituisce il titolo principale per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata; l'estensione territoriale rappresenta una modulazione del suo ambito operativo.
art. 257-ter, comma 5, R.D. 635/1940
Per l'estensione della licenza ad altri servizi o province è sufficiente la presentazione dell'istanza entro il termine per le offerte, potendo l'estensione perfezionarsi prima della stipula del contratto.
art. 257-quater R.D. 635/1940
L'estensione territoriale, equiparata a una denuncia di inizio attività immediatamente efficace, resta soggetta alla possibilità di revoca da parte del Prefetto.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito di memorie e repliche nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- La causa di esclusione per dichiarazione non veritiera non ricorre quando, alla data di presentazione dell'offerta, il concorrente possiede effettivamente il titolo autorizzativo dichiarato, anche se il suo ambito operativo subisce successive modifiche.
- Il principio di continuità dei requisiti di partecipazione deve essere applicato secondo ragionevolezza e proporzionalità; una discontinuità temporanea non determina automaticamente l'esclusione se, in concreto, non compromette l'affidabilità e la qualificazione dell'operatore né arreca un vulnus all'interesse della stazione appaltante.
- La rigorosa permanenza dei requisiti assume particolare rilievo per l'aggiudicatario destinato alla stipula, mentre può essere valutata con maggiore flessibilità per il concorrente rimasto in posizione non utile, quando la procedura si trova in una fase di attesa passiva determinata dall'aggiudicazione a un altro operatore e dal relativo contenzioso.
- Il possesso della licenza prefettizia principale ex art. 134 TULPS non equivale al possesso dell'estensione territoriale a specifiche province: quest'ultima costituisce una modulazione dell'autorizzazione, ottenibile mediante una procedura semplificata e ripristinabile prima della stipula del contratto.
- La temporanea limitazione dell'estensione territoriale, verificatasi durante una fase di quiescenza della gara estranea al controllo dell'operatore, non è equiparabile alla perdita della licenza prefettizia e non determina l'esclusione in assenza di un concreto pregiudizio per l'affidabilità dell'impresa.
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