Sentenza del 15/03/2017 n. 855 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Parti - Impugnazione dell'atto di riscossione - Motivi attinenti il procedimento notificatorio e la pretesa fiscale - Legittimazione passiva dell'ente impositore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento di euro 813,70 notificata da Equitalia, deducendo: difetto e contraddittorietà della motivazione; prescrizione del credito per omessa prova di atti interruttivi; erronea applicazione del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e dell'art. 2953 c.c.; inesistenza della notifica della cartella perché effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite posta. È stata inoltre contestata la legittimazione passiva della Regione Puglia.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello. Ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione Puglia perché erano state dedotte sia questioni relative alla notifica degli atti sia questioni riguardanti il merito e la prescrizione del credito. Ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento del 29 novembre 2006 tramite avviso di ricevimento, nonché la successiva notifica della cartella il 4 gennaio 2010 e delle intimazioni di pagamento, ritenendo tali atti idonei a interrompere il termine triennale di prescrizione. Pur affermando che la cartella di pagamento non determina, di per sé, la conversione della prescrizione in termine decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., ha escluso che la prescrizione fosse maturata nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto valida la notifica della cartella effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La contribuente è stata condannata al pagamento di euro 300,00 di spese processuali in favore di ciascuna delle resistenti. È stata respinta anche la domanda risarcitoria della Regione Puglia ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982 e successive modificazioni
Termine di prescrizione relativo alla tassa automobilistica.
Il termine applicabile alla pretesa relativa alla tassa automobilistica è stato considerato triennale; la notificazione di atti idonei, come l'avviso di accertamento, la cartella e le intimazioni di pagamento, interrompe il decorso della prescrizione.
Art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale.
La CTR ha rilevato che il termine decennale non era applicabile alla cartella di pagamento in quanto atto amministrativo e non sentenza o titolo giudiziale.
Art. 2953 c.c.
Conversione del termine di prescrizione in seguito a sentenza passata in giudicato.
La conversione della prescrizione in termine decennale opera soltanto per diritti accertati con sentenza di condanna passata in giudicato; non deriva automaticamente dalla formazione definitiva di una cartella di pagamento.
Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
Disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
È stata ritenuta valida la notificazione della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori formalità da parte dell'agente postale.
Art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza degli atti recettizi.
La ricezione della raccomandata documentata dall'avviso di ricevimento consente di presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Art. 96 c.p.c.
Responsabilità aggravata per lite temeraria.
La domanda risarcitoria della Regione Puglia è stata respinta perché non risultavano i presupposti della responsabilità aggravata, anche considerando la fondatezza della questione relativa al termine prescrizionale.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 19071/2016
Legittimità della notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La pronuncia è stata richiamata per confermare che l'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella a mezzo posta.
Cass. civ. n. 21852/2016
La raccomandata o il telegramma costituiscono prova certa della spedizione e fondano la presunzione di arrivo e conoscenza dell'atto.
L'avviso di ricevimento è stato considerato documento idoneo a provare la regolarità della notificazione e la ricezione dell'atto.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta contemporaneamente vizi della notificazione e aspetti sostanziali del tributo, come la prescrizione o l'assenza dell'atto presupposto, l'ente titolare del credito conserva la legittimazione passiva insieme all'agente della riscossione.
- La definitività della cartella di pagamento non trasforma automaticamente il termine di prescrizione applicabile in un termine decennale: la conversione prevista dall'art. 2953 c.c. richiede una sentenza passata in giudicato.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire cronologicamente tutti gli atti notificati e potenzialmente interruttivi; una notifica valida dell'avviso di accertamento, della cartella o di successive intimazioni può impedire il maturare della prescrizione.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata può costituire prova sufficiente della notificazione e della conoscenza dell'atto, se identifica la spedizione, la consegna e il soggetto ricevente.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, senza la necessità di ulteriori adempimenti dell'agente postale, salvo quelli documentali ordinari.
- La contestazione della prescrizione deve essere valutata alla luce del termine specifico previsto per il singolo tributo e non soltanto sulla base della data di emissione della cartella.
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