Cassazione Penale, Sentenza n. 6144/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) carenza di motivazione rispetto alla responsabilità riconosciuta in primo grado; 2) mancata derubricazione da furto aggravato a furto semplice (art. 624 c.p.) per assenza di nesso finalistico tra ingresso nei locali della Guardia Medica e l'impossessamento dei beni; 3) errata applicazione dell'aggravante della "destrezza" (art. 625, comma 1, n. 4 c.p.), asserendo che si sarebbe trattato di mero approfittamento di assenza di controllo e non di destrezza; 4) per Rocco Ciarella, estinzione del reato per prescrizione in ragione dell'esclusione della recidiva in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili o privi di confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata (mancato rispetto della funzione critica dell'impugnazione). Quanto al quarto motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato: il reato, aggravato ai sensi dell'art. 624-bis in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4, ha un limite edittale di dieci anni e il termine di prescrizione, prorogato ex art. 161 c.p., ammonta a 13 anni e 4 mesi, perciò la prescrizione non si è verificata nelle more del giudizio d'appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Riferimento alla richiesta di derubricazione: il ricorso sosteneva che mancasse il nesso finalistico fra l'ingresso e l'impossessamento, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di confronto con la motivazione impugnata
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (aggravante per destrezza)
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la destrezza in presenza di coordinamento fra gli imputati e di manovre (chiusura della porta) tali da impedire l'intervento della vittima; la Cassazione ha confermato la correttezza dell'accertamento in quanto i ricorrenti non hanno adeguatamente contrastato la motivazione
art. 624-bis, comma secondo cod. pen.
Indica l'aggravazione applicata alla fattispecie di furto in relazione a circostanze; la Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse aggravata e, quindi, soggetta a un maggior limite edittale utile al calcolo della prescrizione
art. 161 cod. pen. (interruzione e proroga termini di prescrizione)
Applicato per determinare la durata effettiva della prescrizione: il termine è stato considerato prorogato fino a 13 anni e 4 mesi, impedendo l'estinzione del reato per prescrizione nel periodo d'appello
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la esposizione sintetica dei motivi; la sentenza ricorda i limiti della esposizione in cassazione ma richiede comunque il confronto specifico con la motivazione impugnata
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (prescrizioni formali per i motivi di impugnazione)
Presuppongono l'obbligo di indicare specificamente le ragioni di diritto e di fatto per ogni motivo di impugnazione: la mancata contestazione puntuale della motivazione del giudice di merito determina inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen. (ammende e sanzioni per i ricorsi)
Consente la condanna alla cassa delle ammende per i ricorrenti quando il ricorso è inammissibile per colpa: la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 ciascuno
Giurisprudenza citata: Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013 (Leonardo)
Richiama il principio consolidato secondo cui l'impugnazione deve criticare specificamente la motivazione del provvedimento impugnato; mera riproduzione di argomentazioni è causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mancanza di questo confronto rende il motivo inammissibile per difetto della funzione critica dell'impugnazione
- La derubricazione del reato richiede un'argomentazione che dimostri l'assenza degli elementi costitutivi dell'aggravante; se la motivazione di merito evidenzia fatti concreti (es. coordinamento, chiusura della porta) che giustificano l'aggravante, la censura in Cassazione è difficilmente accoglibile senza un'analisi specifica
- La destrezza come aggravante può sussistere non solo quando c'è abilità manuale, ma anche quando l'azione dei concorrenti è coordinata e volta a neutralizzare la vigilanza della vittima (es. chiudere la porta per impedire l'intervento)
- Nel valutare la prescrizione occorre considerare la corretta qualificazione giuridica del reato (eventuali aggravanti) e le proroghe previste dall'art. 161 c.p.; l'esclusione di un'aggravante in sede di appello non garantisce automaticamente l'estinzione per prescrizione se il termine prorogato non è decorso
- Ricorsi con motivi generici o che limitano la critica alla mera ripetizione di precedenti argomentazioni rischiano la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per inammissibilità dolosa o colposa
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