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Ordinanza

Ordinanza n. 411/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del verbale di aggiudicazione del 10 maggio 2024 con il quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ha disposto, in favore delle società EY Advisory S.p.A. e NSR S.r.l., in costituenda ATI, l’aggiudicazione dell’appalto n. 3600000193 – Procedura aperta telematica per l’assegnazione del servizio di sviluppo, manutenzione e supporto evolutivo relativo all’adozione di una piattaforma GRC; e di ogni altro atto a quello anzidetto, comunque, connesso, anteriore o conseguente.

Giustizia amministrativa202401420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di aggiudicazione di un appalto per il servizio di sviluppo, manutenzione e supporto evolutivo relativo all'adozione di una piattaforma GRC, aggiudicato a una costituenda ATI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta il 10 maggio 2024 dall'ATM in favore di due società riunite in costituenda ATI, nonché degli atti connessi, anteriori o conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire un aggiornamento sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito e sulla situazione fattuale e provvedimentale sopravvenuta. Ha inoltre richiesto alla ricorrente di indicare se reputi necessaria ulteriore istruttoria e all'ATM di fornire chiarimenti documentati sui fatti di causa e sugli eventuali atti sopravvenuti rilevanti per l'interesse alla decisione o per l'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla ricorrente di precisare motivatamente, con breve memoria depositata tramite PAT entro il 6 maggio 2026, se permanga l'interesse alla decisione nel merito, di aggiornare la situazione della controversia, di comunicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e di indicare se sia necessaria attività istruttoria. Ha ordinato altresì all'ATM di depositare chiarimenti documentati e aggiornati sul permanere dell'interesse e sugli eventuali fatti, provvedimenti o atti rilevanti. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento alla richiesta concernente la dichiarazione sulla permanenza dell'interesse potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, traendo dal comportamento processuale inerte elementi impliciti ma inequivoci di disinteresse attuale alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di desumere dal comportamento processuale elementi utili ai fini della decisione e della verifica dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicate per l'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse, con compensazione delle spese.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte onerata rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia la cui situazione fattuale o provvedimentale può essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare motivatamente l'interesse alla decisione e all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati sugli eventi sopravvenuti rilevanti per la prosecuzione o per l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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