Cassazione Penale, Ordinanza n. 31194/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita aggravata, sostenendo: (1) che non avrebbe in realtà rivestito la qualifica di legale rappresentante della società nel periodo rilevante e che mancassero i presupposti del delitto contestato; (2) che la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non avrebbe potuto procedere a una riqualificazione giuridica più grave del fatto; (3) che il trattamento sanzionatorio fosse errato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo non deducibili perché meramente ripetitivi di doglianze già svolte in appello e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che il giudice d'appello può attribuire al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, anche in mancanza di appello del pubblico ministero, quando la questione sia strettamente connessa a un capo o punto della decisione impugnato e non si incida sul divieto di reformatio in peius inteso in senso stretto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la specificità dei primi e terzi motivi sia la fondatezza del secondo, richiamando il principio per cui la riqualificazione giuridica più grave in appello è consentita se collegata a punti della sentenza devoluti e se non comporta aggravamento del solo trattamento sanzionatorio in senso stretto.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla riqualificazione in appello e sul perimetro devolutivo, senza menzione testuale del numero di articolo nel testo fornito.
art. 597 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel principio sul divieto di reformatio in peius, inteso come limite al solo trattamento sanzionatorio in senso stretto e non alla diversa qualificazione giuridica del fatto.
art. 646 c.p.
Norma di riferimento per il delitto di appropriazione indebita contestato e oggetto della doglianza sulla sua configurabilità, aggravata nel caso concreto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello senza una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte d'appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, può attribuire al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica se la questione è strettamente connessa a un capo o a un punto della decisione devoluto con l'impugnazione.
- Il divieto di reformatio in peius riguarda il trattamento sanzionatorio in senso stretto, cioè specie e qualità della pena, e non impedisce di per sé una riqualificazione giuridica più grave del fatto quando resti invariata la pena inflitta.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure non specifiche o apparenti, cioè prive di confronto effettivo con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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