Cassazione Civile, Ordinanza n. 36046/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata da parte della contribuente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese processuali ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992. Non è stato dunque esaminato il merito dei due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione e una cartella di pagamento relativi a imposta di registro e INVIM, emessi in conseguenza di un avviso di accertamento del maggior valore di un immobile venduto. Il contratto di compravendita era stato poi annullato con sentenza passata in giudicato per vizio del consenso. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non dovute le imposte; l'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello e, dopo il rigetto in appello, ricorso per cassazione affidato a due motivi, non esaminati nel merito perché la contribuente ha successivamente aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dal d.l. 119/2018, art. 6, comma 10, documentando il pagamento integrale delle rate.
Norme richiamate
d.l. 119/2018, art. 6, comma 10
Il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.
L. 136/2018
Legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
La Corte applica la norma per compensare le spese del giudizio in presenza dell'estinzione conseguente alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla normativa speciale applicabile, la controversia cessa di avere oggetto e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese possono essere compensate secondo la disciplina processuale tributaria richiamata dalla Corte.
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