Cassazione Civile, Ordinanza n. 21415/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una lavoratrice dipendente nei confronti della propria datrice di lavoro, accolta in primo grado e confermata in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del ricorso ex art. 390 c.p.c.; la parte resistente non ha aderito alla rinuncia. La decisione di cassazione non esamina il merito delle censure, ma prende atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del processo, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. È inoltre chiarito che l'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione si applica solo ai casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., poiché la rinuncia non è stata accettata dalla controricorrente. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento preliminare di definizione del ricorso in cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per l'instaurazione del procedimento in camera di consiglio
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia agli atti del ricorso, posta a fondamento dell'estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; in mancanza di adesione della controparte, segue la regolazione delle spese a carico del rinunciante
art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
disciplinano la condanna alle spese quando la rinuncia non è accettata dalla controparte
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché riferito solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata, comporta l'estinzione del processo, anche se la controparte non vi aderisce.
- In caso di rinuncia non accettata dalla parte resistente, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente che ha dato causa all'estinzione.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso in via analogica alla rinuncia al ricorso.
- Le disposizioni che prevedono oneri processuali o sanzioni economiche ulteriori rispetto alle spese di lite sono di stretta interpretazione.
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