Cassazione Penale, Sentenza n. 8989/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione sulla sussistenza o esclusione dell'aggravante indicata in imputazione. Pertanto la remissione di querela non era idonea a far dichiarare estinto il reato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, sostenendo che la sentenza ha erroneamente applicato la legge penale: essendo contestata specificamente l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. (circostanze che ostacolano la difesa), il fatto ricade nella forma aggravata di truffa prevista dall'art. 640 comma 2 n. 2-bis c.p., che è procedibile d'ufficio, per cui la remissione della querela non poteva estinguere il reato senza una valutazione giudiziale che escludesse l'aggravante.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 c.p.
"dell'aver profittato di circostanze di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"
La Corte considera tale circostanza un'aggravante capace di rendere il reato procedibile d'ufficio; quando è contestata deve essere valutata giudizialmente e non può essere elusa dalla sola remissione di querela.
art. 640 c.p., comma 2 n. 2-bis
Stabilisce la forma aggravata della truffa quando il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61 n.5; la Corte ha ritenuto che il fatto del 2017 rientrasse in questo perimetro normativo.
art. 640 c.p., comma 3
"il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente"
La norma implica che la punibilità a querela è derogata se ricorrono le circostanze aggravanti previste dal comma precedente; quindi, in presenza di tali circostanze il procedimento è d'ufficio.
art. 611 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso per cassazione (registro/forma del ricorso); utilizzata per qualificare il rito di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se l'imputazione indica un'aggravante che trasforma la fattispecie in procedibile d'ufficio, la remissione della querela non estingue il reato se il giudice non verifica e esclude espressamente tale aggravante.
- Il giudice di merito deve preliminarmente valutare la sussistenza o l'esclusione delle circostanze aggravanti contestate prima di dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela o accogliere la richiesta congiunta delle parti.
- La qualificazione della natura procedibile (a querela o d'ufficio) dipende dalla presenza di circostanze aggravanti previste dalla legge; la mera formula di remissione della querela non può sostituire il necessario accertamento giudiziale su dette circostanze.
- In caso di omissione di tale verifica da parte del giudice, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio (spesso in diversa composizione).
- Il pubblico ministero/procuratore può impugnare le decisioni che, omettendo di valutare aggravanti rilevanti, ledono l'interesse pubblico alla repressione dei reati procedibili d'ufficio.
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