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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26159/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva originariamente contestato ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per euro 1.376,21, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo mediante accesso presso il concessionario e deducendo la mancata o invalida notifica degli atti presupposti. Il primo giudice aveva accolto il ricorso, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti camerali per mancata prova di atti interruttivi. In appello, però, la controversia si era concentrata solo sulla liquidazione delle spese di lite, ritenute troppo basse dalla parte vittoriosa; la CTR aveva accolto l'appello e rideterminato le spese. In cassazione la società ha denunciato violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e delle norme processuali e tributarie sulla liquidazione delle spese, sostenendo che il giudice d'appello avesse ridotto senza motivazione i compensi, omesso la fase decisionale pur essendo stata svolta, e liquidato importi inferiori ai minimi e ai parametri medi senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto pregiudizialmente rilevabile d'ufficio il difetto di interesse ad agire alla base dell'originaria impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle, poiché nel caso concreto non emergeva alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 e poi ritoccato dal d.lgs. n. 110/2024, che consentono l'impugnazione diretta. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno impeditivo sul punto, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e mai espressamente decisa. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio perché l'azione non poteva essere proposta; per effetto di ciò sono rimasti assorbiti i motivi di ricorso sulla liquidazione delle spese. Non ha provveduto sulle spese di legittimità perché la resistente era intimata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione, ma i motivi sono stati assorbiti dall'inammissibilità originaria dell'azione.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea liquidazione delle spese rispetto ai parametri forensi.

  • d.m. 37/2018

    Indicata come modifica dei parametri forensi applicabile ratione temporis alla liquidazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sulla condanna alle spese nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza sulle spese.

  • art. 69 d.lgs. 546/1992

    La sentenza d'appello lo richiama per affermare l'immediata esecutività della pronuncia di primo grado sulle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta di definizione accelerata e per l'iter processuale in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, tipizzando i casi di impugnazione immediata dell'estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma centrale: limita l'impugnazione diretta di ruolo/estratto di ruolo ai soli casi tipizzati dal legislatore, altrimenti manca l'interesse ad agire.

  • art. 12 d.lgs. n. 110/2024

    Ha riscritto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 ampliando le ipotesi di tutela immediata, senza mutare la ratio di eccezione alla regola della non impugnabilità anticipata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'interesse ad agire è requisito dinamico e rilevabile d'ufficio fino alla decisione.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicata come via per il deposito documentale in cassazione a supporto dell'interesse ad agire, nei limiti consentiti.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte esclude che la mancata riproposizione possa neutralizzare il rilievo officioso del vizio processuale fondante.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Base della cassazione senza rinvio e della declaratoria che la causa non poteva essere proposta.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per ribadire la dipendenza della regolazione delle spese dall'esito della domanda principale.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 39, comma 1, c.p.c.

    Citato tra i casi di vizi processuali rilevabili d'ufficio come espressione del ne bis in idem/litispendenza.

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo o della cartella non validamente notificata è ammissibile solo nei casi espressamente tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
  • L'interesse ad agire ha natura dinamica e può essere valutato fino alla decisione; la sopravvenienza normativa può incidere sull'ammissibilità del ricorso anche nei giudizi pendenti.
  • Il difetto di interesse ad agire e gli altri vizi processuali fondanti possono essere rilevati d'ufficio anche nei gradi successivi, senza che ostino né un giudicato implicito né la mancata riproposizione della questione, quando si tratti di requisiti strutturali del processo.
  • La statuizione sulle spese è accessoria rispetto alla decisione di merito e presuppone comunque la valida proponibilità della domanda principale; se l'azione originaria è inammissibile, viene meno anche il presupposto per la regolazione delle spese.
  • In presenza di inammissibilità originaria della domanda, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare che la causa non poteva essere proposta, assorbendo le censure che attengono al merito o alla sola liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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