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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1005/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, ai sensi dell'art. 409 comma 5 c.p.p., aveva ordinato al pubblico ministero di formulare imputazione coatta per un'ipotesi di violenza privata consistente nell'arbitraria estromissione della persona offesa dal godimento dell'immobile concesso in comodato. La difesa ha dedotto l'abnormità del provvedimento (art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.), perché l'ordine di imputazione riguardava una condotta autonoma e diversa rispetto ai fatti oggetto della precedente richiesta di rito immediato e, successivamente, della richiesta di archiviazione del pubblico ministero (che concernevano minacce e tentativo relativo alla non restituzione di beni sottratti).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza abnorme per aver imposto al pubblico ministero di formulare imputazione per un reato non oggetto della richiesta di archiviazione. Ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Civitavecchia, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. La decisione richiama la necessità di una rigorosa interpretazione dell'art. 409 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata che limita l'intervento del GIP nell'ambito dell'archiviazione, riservando al giudice il potere di requalificare lo stesso fatto ma proibendo l'ordine di imputazione coatta per fatti diversi da quelli indicati dal pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Deve essere interpretato rigorosamente: il potere del GIP di intervenire sulla richiesta di archiviazione è di controllo e impulso ma non può sfociare nell'ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione. È ammessa invece la riformulazione della qualificazione giuridica quando concerne il medesimo fatto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in Cassazione per nullità/abnormità del provvedimento del giudice; consente l'impugnazione quando il provvedimento travalica i poteri del giudice e pregiudica il diritto di difesa.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La giurisprudenza indica l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 come misura adeguata qualora emergano fatti o reati non contemplati dalla richiesta di archiviazione, alternativa all'ordine di imputazione coatta che sarebbe abnorme se riferito a reati differenti.

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e titolarità del pubblico ministero che delimita la sfera di intervento del giudice nelle decisioni sull'archiviazione, richiamato per giustificare il divieto di travalicamento da parte del GIP.

  • Codice penale

    artt. 624-bis, 368, 56, 610

    Articoli richiamati nella fase iniziale (furto, abuso d'ufficio, partecipazione, minaccia): costituiscono la fattispecie originaria oggetto della richiesta di rito immediato e della successiva richiesta di archiviazione; la Corte ha rilevato che l'imputazione coatta disposta dal GIP riguardava invece una condotta diversa (estromissione dall'immobile).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U n. 40984/2018 (Gianforte); Sez. U n. 4319/2014; Sez. 1 n. 47919/2016 (Guarnieri); Sez. 5 n. 24616/2021 (Di Cillo)

    Linee guida interpretative: il GIP non può emettere ordine di imputazione coatta per persone non indagate o per reati diversi da quelli per cui il PM ha chiesto l'archiviazione (atto abnorme). Tuttavia è consentita la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto. La giurisprudenza distingue tra controllo legittimo e travalicamento che pregiudica l'interesse alla difesa.

Massime di principio

  • Il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione: tale atto è abnorme e impugnabile in Cassazione.
  • Se emergono fatti o reati non indicati dal pubblico ministero, il GIP dovrebbe, in linea con la giurisprudenza, limitarsi all'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. piuttosto che imporre un'imputazione coatta per diversa condotta.
  • È ammessa la riformulazione della qualificazione giuridica quando riguarda il medesimo fatto; non è ammessa quando si tratta di una condotta autonoma rispetto alla richiesta del PM.
  • L'imputato ha interesse e diritto a impugnare ordinanze di imputazione coatta per fatti non contestati, poiché tali provvedimenti incidono gravemente sul diritto di difesa e sulla possibilità di controbattere l'accusa.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe sollevare la questione di abnormità e richiedere l'annullamento, chiedendo al GIP una corretta ricognizione degli atti o, se necessario, l'iscrizione nel registro procedurale per ulteriori accertamenti.

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