Cassazione Penale, Ordinanza n. 35512/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva e pecuniaria. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., due censure: da un lato, la carenza di motivazione della sentenza di appello con riguardo al primo motivo di gravame relativo alla sua responsabilità penale; dall'altro, la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in sede di merito, e il secondo non consentito in cassazione poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente, non illogica e dava conto dell'assenza di elementi favorevoli, senza necessità di una confutazione analitica delle deduzioni difensive. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro formale del ricorso, ma la censura sulla violazione di legge è stata ritenuta non consentita perché non idonea a superare la motivazione di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già disattese e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa, alla sola eventuale esclusione della sanzione pecuniaria; nel caso concreto ha fondato anche la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis c.p.
Non è citato direttamente, ma non emerge dal testo alcuna applicazione; il riferimento è escluso in quanto la decisione riguarda le attenuanti generiche e non la particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo astratto o meramente assertivo: il ricorrente deve misurarsi con gli argomenti della sentenza impugnata e indicare concreti profili di illogicità o mancanza di motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice dia conto, anche implicitamente, dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è necessaria una confutazione analitica di tutte le allegazioni difensive.
- Una motivazione di merito che ricostruisca in modo logico il quadro probatorio, valorizzando elementi quali intercettazioni e riscontri fattuali, è immune da censure di legittimità se il ricorso non evidenzia specifici errori di diritto o manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →