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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19136/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a un esercente di ristorante/pizzeria un avviso di accertamento per l'anno 2008, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base del c.d. "tovagliometro", metodo di accertamento analitico-induttivo fondato sulla presunzione del numero di pasti consumati in base ai tovaglioli di carta o di stoffa utilizzati. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione e annullato l'atto, ritenendo violato il divieto di doppia presunzione, non applicabile il metodo ai tovaglioli di carta e necessario, per quelli di stoffa, acquisire le ricevute della lavanderia; inoltre aveva rilevato un presunto errore nel calcolo dei pasti stimati. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il tovagliometro è fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, che non esiste un divieto di doppia presunzione e che, nel caso concreto, l'accertamento era sorretto da riscontri oggettivi già acquisiti in sede di verifica, inclusi i documenti relativi ai tovaglioli di stoffa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. Ha ritenuto erronea la decisione di appello perché fondata su un inesistente divieto di doppia presunzione e su una lettura distorta della giurisprudenza sul c.d. tovagliometro. La Corte ha affermato che, in tema di accertamento induttivo dei ricavi di un'impresa di ristorazione, il consumo dei tovaglioli può costituire fatto noto idoneo a fondare presunzioni, che non occorrono necessariamente più elementi presuntivi e che non è richiesto un divieto di presunzioni di secondo grado; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, i documenti relativi ai tovaglioli di stoffa risultavano acquisiti dalla Guardia di Finanza e che il rilievo sul preteso errore di calcolo non costituiva autonoma ratio decidendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi anche mediante presunzioni, purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso della ristorazione, il consumo dei tovaglioli può integrare fatto noto da cui inferire i pasti consumati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    ha fondato la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    richiamato per affermare che la prova presuntiva può basarsi anche su un solo elemento, se grave e preciso, e che non è necessario un plurale di indizi.

  • art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma che, nel sistema degli accertamenti tributari, si coordina con la prova per presunzioni.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di accertamento IVA a supporto dell'utilizzo di presunzioni per la rettifica dei ricavi.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il fatto noto può essere anche un elemento singolo, purché preciso e grave, senza che sia indispensabile la pluralità degli indizi o un concorso simultaneo di più elementi presuntivi.
  • Non esiste nell'ordinamento un divieto generale di doppie presunzioni: un fatto accertato in via presuntiva può costituire il presupposto di un'ulteriore presunzione, se il complessivo ragionamento inferenziale resta fondato su criteri di probabilità e idoneità logica.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi di un'attività di ristorazione, il consumo dei tovaglioli può costituire indice attendibile del numero dei pasti, secondo l'id quod plerumque accidit, con ragionevole detrazione di una percentuale di sfrido per usi diversi o anomalie di impiego.
  • Il giudice tributario non può annullare l'accertamento limitandosi ad affermare apoditticamente l'assenza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, ma deve confrontarsi con la plausibilità e con i riscontri oggettivi dedotti dall'Ufficio.
  • Un rilievo di errore di calcolo, se non autosufficiente e non decisivo rispetto alla ratio della sentenza, non integra una ratio decidendi autonoma idonea da sola a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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