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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03385/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13/06/2025. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione in relazione ai punti già evidenziati nei motivi di appello. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano formulate in modo del tutto generico e astratto, senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno delle richieste e senza alcun effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, e in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione fondato su doglianze di vizio di motivazione deve contenere censure specifiche, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste.
  • Sono inammissibili le deduzioni meramente generiche o astratte che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini della sanzione accessoria ex art. 616 c.p.p., il giudice deve verificare se la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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