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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32489/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della controricorrente/ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso dell'addizionale IRES per l'anno 2008. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale della società, riconoscendo il diritto al rimborso sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 112/2008. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 81 citato e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la sentenza costituzionale n. 10/2015 aveva efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. e quindi non consentiva il rimborso per annualità anteriori, come il 2008. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo che, per le imprese miste, l'addizionale sarebbe dovuta solo se i ricavi complessivi superiori a 25 milioni fossero imputabili in prevalenza ai prodotti petroliferi/settori energetici, e non in base a una soglia generale di ricavi. La Cassazione ha accolto il ricorso principale: ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 abbia effetto differito al 12 febbraio 2015, senza retroagire sui versamenti anteriori, per cui il rimborso non spetta per il 2008. Ha poi esaminato e rigettato il ricorso incidentale, affermando che la soglia di 25 milioni si riferisce ai ricavi complessivi del periodo precedente anche per le imprese miste, mentre la prevalenza riguarda solo l'incidenza dei ricavi delle attività energetiche rispetto agli altri ricavi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16, 17 e 18, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008 n. 133

    comma 16; comma 17; comma 18

    La soglia di ricavi superiore a 25 milioni di euro si riferisce ai ricavi complessivi del periodo d'imposta precedente; per le imprese operanti anche in settori diversi, la prevalenza riguarda i ricavi delle attività energetiche rispetto agli altri ricavi. La disciplina è stata dichiarata incostituzionale con efficacia differita al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla sentenza costituzionale quale parametro violato dalla norma sull'addizionale IRES.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla sentenza costituzionale quale parametro violato dalla norma sull'addizionale IRES.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale per giustificare la modulazione temporale degli effetti della declaratoria di illegittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato per lo svolgimento della camera di consiglio da remoto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 117 TUIR

    Citatato nel testo normativo sul consolidato fiscale, senza specifiche questioni interpretative decisive nella sentenza.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000 n. 212

    Richiamato dall'art. 81, comma 17, che deroga alla regola ordinaria di irretroattività delle disposizioni tributarie.

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma con efficacia differita alla data di pubblicazione della sentenza, la pronuncia non produce effetti ex tunc e non consente il rimborso di imposte versate per periodi anteriori alla decorrenza indicata nel dispositivo.
  • Nelle sentenze di illegittimità costituzionale con effetti temporalmente modulati, la circostanza che la fattispecie sia ancora pendente o "aperta" non vale a far retroagire gli effetti della declaratoria oltre il dies a quo fissato dalla Corte costituzionale.
  • In materia tributaria, il dato letterale della norma prevale quando la struttura del prelievo distingue tra soglia di ricavi complessivi e requisito di prevalenza di una specifica attività: la soglia quantitativa non può essere riferita solo ad alcune componenti di ricavo se il testo la collega al volume complessivo del periodo d'imposta precedente.
  • Per le imprese operanti in più settori, il requisito della prevalenza delle attività colpite dall'addizionale opera solo come criterio per individuare se il prelievo speciale si applichi, mentre il superamento della soglia di ricavi resta ancorato all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
  • Il giudice di merito non può estendere l'efficacia retroattiva di una declaratoria di illegittimità costituzionale oltre i limiti temporali espressamente fissati dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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