Cassazione Penale, Sentenza n. 5319/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca dell'autocarro Iveco Magirus (targa CE251ZG) da parte di Trivelsonda, che aveva acquistato il veicolo in forza di atto successivo a un decreto di trasferimento emesso in sede fallimentare (decreto di trasferimento del 2 dicembre 2016 a favore della s.r.l. Lacatena, poi alienante alla ricorrente). La ricorrente deduceva che il trasferimento autorizzato in sede concorsuale aveva previsto la cancellazione di ogni vincolo e che la trascrizione del sequestro preventivo era intervenuta anteriormente all'acquisto della proprietà; inoltre sosteneva difficoltà di evidenza del trasferimento nel pubblico registro e negligenza dei gestori della procedura concorsuale, invocando la necessità di risolvere il conflitto tra provvedimenti e ottenere la revoca della confisca a favore del terzo acquirente di buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio corretto per impugnare la decisione del giudice dell'esecuzione che ha rigettato la revoca della confisca fosse l'opposizione avanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e non il ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso la possibilità di "convertire" il ricorso in altra impugnazione trattandosi di un incidente di esecuzione che non rientra nella categoria delle impugnazioni ove la conversione è prevista. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice che riceve un atto impugnatorio con mezzo diverso da quello previsto deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; principio usato per valutare la forma dell'impugnazione proposta.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che individua l'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione quale rimedio corretto avverso le decisioni sulla confisca; la Corte ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione secondo tale disposizione.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i rapporti procedurali tra incidente di esecuzione e rimedi impugnatori; rimanda le disposizioni sulle impugnazioni in quanto compatibili alla decisione incidente.
art. 580 cod. proc. pen.
Citato nella disamina sulle ipotesi di conversione tra mezzi impugnatori; utilizzato per distinguere i casi in cui è ammessa la conversione tecnica tra rimedi.
art. 569, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamati come esempi normativi concernenti ipotesi specifiche di conversione tra impugnazioni (rinuncia all'appello, conversione del ricorso immediato), sottolineando che tali ipotesi non si applicano al caso di incidente di esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali e dell'onere del versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui, nella valutazione dell'onere sanzionatorio per l'inammissibilità, va valutata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi per escludere la responsabilità e ha confermato l'onere pecuniario.
Massime di principio
- Se si impugna un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione (es. rigetto della revoca della confisca), il rimedio corretto è l'opposizione avanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., non il ricorso per cassazione.
- Un ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione può essere dichiarato inammissibile; il giudice di legittimità verificherà solo l'impugnabilità oggettiva e la volontà di impugnare, ma non può sostituirsi al rimedio procedurale mancante quando si tratta di incidente di esecuzione.
- L'incidente di esecuzione ha natura differente dalle impugnazioni ordinarie e la sua disciplina non ammette in generale la conversione del mezzo impugnatorio in senso tecnico; quindi scegliere il rimedio processuale corretto è cruciale.
- In casi di acquisto dopo provvedimenti concorsuali e trascrizioni (es. decreto di trasferimento in sede fallimentare), è fondamentale verificare attentamente la cronologia delle trascrizioni e dei provvedimenti: la buona fede dell'acquirente può rilevare sostanzialmente, ma la tutela procedurale richiede l'impugnazione davanti al giudice competente.
- La proposizione di un rimedio processuale errato può comportare condanna alle spese e sanzioni (anche contributo alla Cassa delle ammende); prima di agire è consigliabile valutare l'azione più idonea con un avvocato esperto in materia esecutiva/penale.
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