Cassazione Penale, Sentenza n. 21953/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/12/2023 che aveva confermato la misura cautelare applicata a La Rosa per il delitto di usura (misura già in precedenza sostituita con arresti domiciliari). Il ricorrente denunciava apparenza di motivazione e il mancato rispetto delle indicazioni della Corte di cassazione che aveva annullato precedenti ordinanze, evidenziando l'omessa valutazione dell'esecuzione della pena per reato anteriore in assenza di condotte devianti successive. Contestava inoltre l'uso di una generica iscrizione di pendenza giudiziaria del 2019 (presunta vicenda di stampo organizzato) come unico elemento nuovo a sostegno del pericolo di recidiva, senza che il Tribunale avesse analizzato il contenuto probatorio o consentito il contraddittorio su tale elemento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha concluso che il Tribunale, richiamato dalla recente sentenza rescindente, non ha adeguatamente valutato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari: il fatto di usura risale al 2010, era stata esclusa la gravità indiziaria sull'ipotesi di estorsione e l'aggravante di cui all'art. 416-bis non era sussistente. L'unico elemento nuovo (una pendenza del 2019) era generico, non contestualizzato né supportato da elementi indiziari valutati nel contraddittorio e non risultava recente. Alla luce dei ripetuti annullamenti, manca prova dell'attualità del pericolo di reiterazione; pertanto la misura è stata revocata e disposto il rilascio immediato del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'aggravante/valenza collegata a reati di tipo associativo è stata esclusa dal Tribunale; l'assenza di tale qualificazione aggravante riduce il peso degli elementi a sostegno della misura cautelare.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto alla trattazione in assenza delle parti ai sensi della disposizione.
art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022
Richiamata in relazione alla proroga che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; attiene alle modifiche procedurali su efficacia e durata dei termini.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. 2, n. 6593/25.01.2022 Mungiguerra; Sez. 5, n. 12869/20.01.2022 De Gregorio; Sez. 2, n. 47411/14.10.2021 Del Mauro; Sez. 2, n. 7045/12.11.2013 Notarangelo)
Principi richiamati che qualificano il criterio di valutazione delle esigenze cautelari: occorre verificare la "continuità del \"periculum libertatis\"" in dimensione temporale, basandola su elementi recenti e concreti; è ammessa la valorizzazione di elementi sintomatici o informazioni tratte da altri procedimenti, ma non la mera iscrizione in certificati senza verifica e contraddittorio.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari deve valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, non solo la mera esistenza di reati commessi in passato.
- Elementi nuovi tratti da altri procedimenti (iscrizioni, pendenze) possono integrare la valutazione cautelare soltanto se descritti, contestualizzati e, se necessario, prodotti per consentire il contraddittorio; una mera annotazione in certificato è insufficiente.
- L'esclusione della gravità indiziaria su reati connessi e l'assenza dell'aggravante associativa (art. 416-bis) riducono significativamente la probabilità che sussistano esigenze cautelari gravi e attuali.
- In presenza di plurimi annullamenti di precedenti ordinanze cautelari, il giudice deve fornire motivazione più pregnante e verificare con rigore la sussistenza di elementi sintomatici recenti idonei a corroborare la prognosi di pericolosità.
- La valutazione cautelare non richiede necessariamente l'immediatezza del pericolo, ma la dimostrazione di una continuità temporale e di indicatori recenti della potenzialità criminale; elementi riferibili a fatti non recenti hanno scarso valore probatorio.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare risulta apparente o basata su presupposti generici, la misura può essere annullata senza rinvio e il soggetto rimesso in libertà se non gravato da altra detenzione.
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