Sentenza n. 4189/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di quattro gruppi di manufatti realizzati in area agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 74 del 29 marzo 2023, adottata dopo un sopralluogo, con riferimento a diverse strutture realizzate in un'area agricola: una struttura metallica con chiusure in policarbonato e copertura rigida destinata a pista da bocce; una struttura metallica rialzata con tettoia in lamiera, qualificata dalla ricorrente come gazebo; una tettoia addossata all'ufficio e ai servizi igienici; e due tettoie a sbalzo. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché carenza di motivazione e istruttoria quanto alla natura e alle caratteristiche delle opere. Gli ulteriori motivi sostenevano che le singole strutture fossero riconducibili all'edilizia libera, alla pergotenda, al gazebo, a opere pertinenziali o al regime della SCIA e che, in ogni caso, non fosse applicabile la sanzione demolitoria, ma soltanto la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 d.P.R. 380/2001. La ricorrente contestava inoltre che alcune opere avessero creato nuova volumetria o inciso sull'assetto del fondo. In via istruttoria chiedeva ulteriori accertamenti, ritenuti non necessari dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordinanza di demolizione costituisce esercizio di potere vincolato e l'amministrazione non dispone di margini discrezionali circa la conservazione dell'opera abusiva. Ha respinto anche la censura relativa a motivazione e istruttoria: la natura sine titulo dei manufatti era pacifica e l'ordinanza individuava analiticamente le opere da demolire, sicché non occorreva una motivazione ulteriore e specifica. Nel merito, il giudice ha affermato che, quando l'abuso riguarda una pluralità di manufatti eterogenei, la valutazione deve essere complessiva e non atomistica, considerando l'impatto unitario delle opere e le loro reciproche interazioni sull'assetto urbanistico. Le strutture, valutate nel loro insieme e anche in rapporto ai manufatti già assentiti in sanatoria, avevano trasformato sensibilmente il fondo e ampliato la fruibilità di un centro ricreativo. Inoltre, per dimensioni, stabilità, infissione al suolo, non facile amovibilità e destinazione permanente, non potevano essere qualificate come opere leggere, pergotende o gazebi: erano strutture autonome e non precarie, destinate alla copertura stabile di spazi della pista kart, della pista da bocce, degli uffici e dei servizi igienici. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordinanza di demolizione, in ragione della natura vincolata del potere esercitato e dell'assenza di discrezionalità dell'amministrazione sulla conservazione dell'opera abusiva.
art. 22 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che alcune opere fossero assoggettabili a SCIA e non alla sanzione demolitoria; il giudice ha escluso tale prospettazione sulla base della qualificazione complessiva e delle caratteristiche concrete dei manufatti.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della sola sanzione pecuniaria; il giudice ha ritenuto invece legittima la demolizione, poiché le opere non erano riconducibili a interventi privi di rilevanza edilizia o soggetti esclusivamente a SCIA.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione da remoto dell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive è espressione di un potere vincolato; pertanto, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 l. 241/1990, non residuando in capo all'amministrazione una valutazione discrezionale sulla conservazione dell'opera.
- Quando la natura sine titulo delle opere è pacifica e l'ordinanza individua analiticamente i manufatti da demolire, la motivazione dell'atto non deve contenere ulteriori specifiche valutazioni sulla loro conservazione, oltre alla descrizione delle opere e all'accertamento dell'abusività.
- La valutazione dell'abusività di una pluralità di manufatti deve essere compiuta in modo globale e non atomistico, considerando l'impatto complessivo delle opere, la loro reciproca interazione e la trasformazione unitaria prodotta sull'assetto urbanistico del fondo.
- La qualificazione di un'opera come pergotenda, gazebo o struttura precaria è esclusa quando il manufatto presenta dimensioni rilevanti, stabilità, infissione al suolo, non facile amovibilità, autonomia funzionale e destinazione permanente alla copertura o alla fruizione di spazi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →