Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Gennaro Marullo per il reato di associazione a delinquere transnazionale aggravata dall'agevolazione mafiosa, riferita a un sistema di frodi carosello per il lavaggio dell'IVA, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa e riciclaggio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria sia in ordine alla sussistenza dell'associazione (art. 416 c.p.) e al ruolo a lui contestato, sia in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (collegamento al clan Di Lauro). Contestava l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Tamburrino e delle intercettazioni, la carenza di riscontri individualizzanti, l'equazione contatti collaborazione = associazione, e la mancata dimostrazione del dolo specifico necessario per l'aggravante mafiosa; chiedeva quindi l'annullamento della conferma della misura cautelare.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente, avendo valutato congiuntamente intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e coindagati, file e documentazione sequestrata, chat e dati di posizionamento, oltre a riscontri tendenziali e circostanziali che confermavano la partecipazione di Marullo al sodalizio descritto. La Corte ha confermato altresì la corretta applicazione della nozione di agevolazione mafiosa in presenza di apporto economico e di protezione da parte del clan Di Lauro, ritenendo provati riscontri utili a fondare la qualificata probabilità. Ha inoltre condiviso la valutazione circa esigenze cautelari (pericolo di fuga e rischio di reiterazione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla rituale richiesta di presenza delle parti e adempimenti procedurali; norma procedurale di richiamo nella fase di udienza
art. 416 cod. pen.
Definizione del reato di associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari ricostruiti rientrassero nel paradigma di cui a questa norma, distinguendosi dal mero concorso di persone per la stabilità e programmata organizzazione del vincolo associativo
art. 416-bis (416 bis.1 menzionato nel testo) cod. pen.
Riferimento all'aggravante di agevolazione mafiosa. La Corte ha applicato i principi affermando che l'aggravante è di tipo soggettivo e richiede la volontà di favorire il gruppo mafioso; ha ritenuto sussistente la conoscenza e la rappresentazione dell'utilità per il clan sulla base di finanziamenti e compartecipazione ai profitti
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme la cui violazione era dedotta dal ricorrente in relazione alla motivazione; contestualmente la Corte ha valutato la correttezza del confronto normativo e motivazionale operato dal giudice del riesame
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione della misura cautelare; la Corte ha confermato che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se ricorre violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis; il Tribunale del riesame ha fatto leva su questa presunzione in combinato con gli elementi indiziari per valutare esigenze cautelari quali il pericolo di reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede cautelare la gravità indiziaria può fondarsi anche su dichiarazioni di collaboratori se queste sono precise, coerenti, circostanziate e trovano riscontro tendenziale in elementi esterni (intercettazioni, documenti, accertamenti), non è necessario il grado di prova definitivo richiesto in giudizio
- La distinzione tra associazione per delinquere e mero concorso di persone si basa sulla stabilità e programmazione dell'accordo criminoso: contatti e collaborazioni occasionali non sono sufficienti, mentre messa a disposizione stabile di società, ripartizione dei compiti e divisione dei profitti sono indici tipici dell'associazione
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è di natura soggettiva: occorre che l'agente rappresenti e voglia apportare un vantaggio al gruppo mafioso; tale finalità può coesistere con motivazioni egoistiche e può essere provata anche attraverso condotte come finanziamenti, versamento di quote dei profitti o messa a disposizione di risorse utili al clan
- In cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: sono rilevabili errori solo se emergono violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito salvo profili di vizio giuridico
- La presunzione prevista per i delitti aggravati da clausole mafiose può incidere sul giudizio cautelare ma non sostituisce la necessità di riscontri e di una valutazione complessiva degli indizi
- Per le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione) è legittimo valorizzare elementi fattuali pregressi quali allontanamenti dallo Stato, incontri recenti riconducibili all'attività delittuosa, e persistenza organizzativa dell'associazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14201/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14202/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14203/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14205/2026 del 20/04/2026
- Sentenza penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14206/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →