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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41558/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze nn. 2) e 3) (Napoli 21/4/2023 e Salerno 5/5/2023) e ha escluso la continuazione con la sentenza n. 1) (Napoli 12/7/2022). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. per non avere riconosciuto la continuazione tra il reato del 2015 (associazione con clan Mazzarella) e i fatti successivi, sostenendo identita di indole, continuità temporale e modus operandi; 2) eccessiva quantificazione dell'aumento in continuazione con riferimento ai reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Salerno, non tenendo conto del trattamento sanzionatorio già adottato in sede di cognizione

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione tra la sentenza del 2015 e le successive per il significativo arco temporale intercorso e per l'assenza di elementi volti a dimostrare un disegno criminoso unitario già pianificato nel 2015. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della continuazione tra le sentenze nn. 2) e 3) e non censurabile la determinazione della pena in continuazione: il giudice dell'esecuzione ha fissato aumenti non superiori a quelli stabiliti in cognizione e, anzi, ha determinato la pena in misura inferiore rispetto a quanto precedentemente irrogato per i reati accertati in sede di cognizione. Ha inoltre sottolineato la legittimità della scelta di fissare in anni cinque la pena in continuazione per il reato associativo della sentenza di Salerno, motivandolo con la pervicacia e l'attività in territorio diverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la continuazione in sede esecutiva; invocata come base per richiedere il riconoscimento della continuazione tra condanne irrevocabili

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Principio della continuazione per delitti commessi con più azioni od omissioni unitarie; la Corte rileva che per il suo riconoscimento occorre desumere il medesimo disegno criminoso tramite indizi quali unità del contesto, brevità temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e costante compartecipazione

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; riferita ai reati per cui il ricorrente è stato condannato

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti e relative fattispecie, citata tra i capi di imputazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle deduzioni di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) usate dal ricorrente per impugnare l'ordinanza; la Corte ha ritenuto le censure non fondate perché argomentative o ricognitive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione; la Corte osserva che qui l'aumento è stato fissato in misura inferiore rispetto alla cognizione, perciò non è censurabile

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra condanne irrevocabili occorre provare, anche con elementi indiziari, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: utili indici sono l'unitarietà del contesto, la brevità del lasso temporale, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la partecipazione costante dei medesimi soggetti
  • Un significativo intervallo temporale e l'assenza di elementi che colleghino progettualmente le condotte possono legittimare l'esclusione della continuazione; il giudice dell'esecuzione deve motivare tale valutazione e la motivazione difficilmente è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di legge o manifesta illogicità
  • Il giudice dell'esecuzione non può aumentare in misura superiore gli incrementi già stabiliti per i reati-satellite dalla sentenza di cognizione irrevocabile; può invece fissare aumenti in misura uguale o inferiore, purché motivati
  • In Cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento libero degli elementi di fatto: le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria o critica degli indizi sono generalmente inammissibili se non accompagnate da specifiche questioni di diritto o di insufficiente motivazione
  • Nelle valutazioni di pena in regime di continuazione è rilevante la condotta concreta del singolo imputato (es. pervicacia, estensione territoriale dell'attività): tali elementi possono giustificare aumenti motivati anche se la pena in cognizione era prossima al minimo edittale

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