Cassazione Penale, Sentenza n. 16989/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per truffa e per contraffazione/falso, sostenendo l'intervenuta estinzione del reato di truffa a seguito di remissione di querela regolarmente accettata; chiedeva l'annullamento della condanna per quel capo e, in via subordinata, il rinvio per la rideterminazione della pena in relazione alla residua imputazione procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato di truffa (capo 1) per remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo, condannando l'imputato alle spese processuali. Per la residua imputazione (capo 2), procedibile d'ufficio, ha dichiarato irrevocabile la statuizione di responsabilità ex art. 624 co.2 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Riferimento alla imputazione per truffa; la remissione di querela riferita a questo reato ha determinato l'estinzione della fattispecie e l'annullamento della condanna per quel capo.
art. 624 co. 2 c.p.p.
Utilizzato per dichiarare l'irrevocabilità della statuizione di condanna sulla residua imputazione procedibile d'ufficio, consentendo però la trasmissione ad altra sezione per la rideterminazione della pena.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che ha disciplinato il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; qui richiamata nella fase di trattazione del ricorso.
istituto della remissione di querela
Principio per cui la remissione di querela, se ritualmente accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte, obbligando il giudice a pronunciarsi sull'estinzione e ad annullare la condanna relativa.
Massime di principio
- La remissione di querela, se comprovata e validamente accettata, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento senza rinvio della parte di sentenza relativa a quel reato.
- Se nello stesso procedimento restano capi procedibili d'ufficio, la Cassazione può dichiarare irrevocabile la responsabilità per tali capi e disporre soltanto la rideterminazione della pena da parte di altra sezione o grado, senza riaprire la valutazione sulla colpevolezza.
- In sede di ricorso è importante produrre documentazione comprovante la remissione di querela; la difesa dovrebbe chiedere sia l'annullamento per estinzione sia, in via subordinata, il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per eventuali reati residui.
- L'annullamento senza rinvio è la prassi quando la causa di estinzione riguarda l'intera fattispecie contestata in quel capo; la trasmissione ad altra sezione per la sola determinazione della pena tutela l'imparzialità e la regolare determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando la sentenza di condanna su un capo è dichiarata irrevocabile, gli interventi successivi riguarderanno solo il profilo sanzionatorio e non la riconsiderazione della responsabilità penale.
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