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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Catanzaro.

Giustizia amministrativa202500109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro che imponeva l'assegnazione delle somme della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza avverso il perdurante inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, accreditandovi le somme spettanti per tre annualità scolastiche. La sentenza era stata notificata il 19 luglio 2024 all'indirizzo PEC del Ministero, con indicazione del codice fiscale della beneficiaria e delle annualità interessate. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, l'amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrato l'inadempimento dell'amministrazione e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catanzaro secondo le prescrizioni contenute nella pronuncia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR. Per il caso di ulteriore inerzia, il giudice ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inottemperanza. Il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola relativa all'imputazione all'amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese del commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza di condanna alla pubblica amministrazione e persistendo l'inadempimento, il privato può promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato che impone all'amministrazione l'accredito di somme su una posizione o strumento individuato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'inottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio funzionali all'adempimento.
  • I compensi e le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente, applicando per analogia la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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