Sentenza n. 2261/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Prot. 23/01/2025.0040107.U., con il quale il Comune di Milano, per quanto attiene agli interventi di consolidamento ed efficientamento energetico interessanti una cascina comunale in concessione alla ricorrente, ha disposto l’annullamento della CILA Superbonus presentata in data 30/03/2022 ed ha ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi corrispondente all’ultimo titolo legittimato, nonché degli atti presupposti, tra cui in particolare, ove occorresse, del provvedimento P.G. 216604/2024 del 15/04/2024, recante la revoca parziale dell’ordine di Sospensione Lavori P.G. 100589/2024 del 21/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento della CILA Superbonus relativa a interventi su una cascina comunale e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché parziale revoca dell’ordine di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva annullato la CILA Superbonus presentata il 30 marzo 2022 per interventi di consolidamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico di alcuni edifici di una cascina comunale, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi corrispondente all’ultimo titolo legittimato. La controversia riguardava, in particolare, la demolizione e sostituzione di porzioni ammalorate di edifici compresi in un complesso sottoposto a vincolo monumentale, nonché la regolarità del deposito sismico e la portata degli interventi rappresentati nella documentazione progettuale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6-bis, 27 e 33 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 119, comma 13, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e degli artt. 7, 21-septies e 21-nonies della l. 241/1990, nonché eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, l’assenza di un adeguato titolo abilitativo per la demolizione di alcune porzioni edilizie e la legittimità dell’annullamento della CILA e dell’ordine di ripristino. Nel corso del giudizio sono stati proposti motivi aggiunti, con ulteriori censure avverso i medesimi provvedimenti. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso il provvedimento limitatamente all’ordine di ripristino, mentre aveva successivamente respinto la nuova domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendola diretta a ottenere un riesame della precedente misura in assenza di fatti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione è stata confermata dalla documentazione prodotta dal Comune: nelle more del giudizio l’Amministrazione aveva disposto la revoca parziale della comunicazione di annullamento e ripristino, considerando regolarizzati gli interventi eseguiti sugli edifici nn. 3 e 4. La sopravvenuta modifica della posizione amministrativa ha quindi fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse al ricorso
La norma è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso, poiché la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse e l’Amministrazione ha parzialmente revocato l’atto impugnato, regolarizzando gli interventi sugli edifici nn. 3 e 4.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in relazione alla CILA e agli interventi edilizi contestati.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di vigilanza sull’attività edilizia.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in relazione agli interventi edilizi e al ripristino.
art. 119, comma 13, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla CILA Superbonus e agli effetti degli interventi agevolati.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme procedimentali asseritamente violate.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi dell’atto amministrativo impugnato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’annullamento d’ufficio della CILA.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara ritualmente di non avere più interesse alla decisione e tale venir meno dell’interesse è confermato dalla modifica o rimozione, anche parziale, dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione.
- La sopravvenuta regolarizzazione di una parte degli interventi oggetto dell’atto impugnato può far venir meno l’interesse attuale alla decisione quando il ricorrente dichiari di non intendere coltivare ulteriormente l’impugnazione e non residuino utilità concrete derivanti da una pronuncia di merito.
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