Cassazione Penale, Sentenza n. 9947/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per estorsione aggravata continuata: Crivellaro propone nove motivi focalizzati sulla mancanza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'estorsione, sul presunto travisamento della prova tecnica (backup e contenuti del cellulare della persona offesa), sulla scarsa credibilità o contraddittorietà della persona offesa e dei testi, sulla qualificazione giuridica del fatto (sostituibile con truffa o esercizio arbitrario di diritti), sulla mancata perizia sulla capacità a testimoniare, su questioni di trattamento sanzionatorio e sulle pene sostitutive. Scolaro propone quattro motivi tesi a dimostrare la sua estraneità ai fatti, la genericità e l'illogicità della motivazione, un errore formale circa la imputazione per art. 615-ter c.p. e la mancata applicazione della pronuncia costituzionale sulla lieve entità dell'estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Crivellaro (motivi non consentiti o infondati) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Scolaro (genericità e manifesta infondatezza). Sono confermate in buona sostanza le decisioni dei giudici di merito: riconoscimento della responsabilità per estorsione aggravata continuata, tenuta della valutazione di credibilità della persona offesa, esclusione della riqualificazione in reati meno gravi e legittimità delle scelte sulle attenuanti/aggravanti e sulle pene accessorie; entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con eventuali ulteriori conseguenze non specificate nel brano trascritto.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma del reato di estorsione. La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale e il dolo finalizzato all'ingiusto profitto, con valutazione delle minacce e delle modalità idonee a coartare la vittima
art. 393 cod. pen.
Disciplina dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso tale ricostruzione perché le pretese erano evidentemente ingiuste e reiterate, con minacce e violenza idonee a caratterizzare estorsione
art. 640 cod. pen.
Riferimento alla truffa; la Corte ha esaminato la distinzione tra truffa 'vessatoria' ed estorsione e ha ritenuto prevalente la qualificazione estorsiva per le modalità e le coartazioni esercitate
art. 615-ter cod. pen.
Norma su accessi abusivi a sistemi informatici; rilevata come trattata incidentalmente e non decisiva ai fini della responsabilità per estorsione
art. 610 cod. pen.
Riferimento alla minaccia; la Corte ha ritenuto che le condotte integrassero estorsione e non solo minaccia o violenza privata, per la loro idoneità a coartare la vittima
art. 612 cod. pen.
Riferimento alla violenza privata; la Corte ha escluso la qualificazione limitata a questo reato per la presenza dell'elemento patrimoniale e del profitto ingiusto
art. 196 cod. proc. pen.
Norma sulla perizia richiesta sulle capacità a testimoniare; la Corte ha ritenuto che la mancata perizia non fosse un vizio rilevante a fronte della discrezionalità del giudice e dei limiti della richiesta
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma citata nella doglianza sul vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta relativo al procedimento di impugnazione
art. 29 cod. pen.
Disciplina delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici); la questione di illegittimità costituzionale sollevata in termini generici è stata dichiarata manifestamente infondata
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa alla tenuità del danno patrimoniale applicata in primo grado e considerata prevalente rispetto all'aggravante di cui al concorso di più persone
art. 133 cod. pen.
Criteri per determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittime le scelte del giudice di merito nella comparazione delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Regola sulla potenzialità del giudice di appello di riconoscere attenuanti sopravvenute; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla eccezionalità e discrezionalità di tale potere e sull'onere di sollecitazione da parte della difesa in appello
Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023
Pronuncia citata dai ricorrenti per la riduzione di pena in caso di lieve entità del reato di estorsione; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione non proposta in appello e quindi inammissibile se sollevata per la prima volta in cassazione
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifeste contraddizioni o travisamenti della prova
- Nei casi in cui vi sia una doppia conforme (prime due decisioni di merito allineate), il giudice di cassazione richiede che le deduzioni siano specifiche e non una semplice riproposizione delle doglianze già esaminate
- La mancata effettuazione di una perizia sulle capacità a testimoniare è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce automaticamente prova decisiva ai fini della cassazione
- Per distinguere estorsione da truffa o esercizio arbitrario di diritti occorre valutare le modalità ex ante della condotta: minacce e violenza idonee a coartare la volontà della vittima e la reiterazione di richieste patrimoniali orientano verso l'estorsione
- Questioni processuali o di diritto nuovo (es. riconoscimento di attenuanti sopravvenute per pronunce costituzionali) devono essere sollevate tempestivamente in appello o con motivi aggiunti; sollevarle per la prima volta in cassazione è in genere inammissibile
- Le doglianze generiche, apodittiche o che non confutano specificamente la motivazione di merito sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in cassazione
- Il travisamento della prova tecnica rilevante per cassazione richiede che la prova sia inesistente o il risultato probatorio sia manifestamente diverso da quello reale; mere critiche tecniche non bastano
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