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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9947/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per estorsione aggravata continuata: Crivellaro propone nove motivi focalizzati sulla mancanza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'estorsione, sul presunto travisamento della prova tecnica (backup e contenuti del cellulare della persona offesa), sulla scarsa credibilità o contraddittorietà della persona offesa e dei testi, sulla qualificazione giuridica del fatto (sostituibile con truffa o esercizio arbitrario di diritti), sulla mancata perizia sulla capacità a testimoniare, su questioni di trattamento sanzionatorio e sulle pene sostitutive. Scolaro propone quattro motivi tesi a dimostrare la sua estraneità ai fatti, la genericità e l'illogicità della motivazione, un errore formale circa la imputazione per art. 615-ter c.p. e la mancata applicazione della pronuncia costituzionale sulla lieve entità dell'estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Crivellaro (motivi non consentiti o infondati) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Scolaro (genericità e manifesta infondatezza). Sono confermate in buona sostanza le decisioni dei giudici di merito: riconoscimento della responsabilità per estorsione aggravata continuata, tenuta della valutazione di credibilità della persona offesa, esclusione della riqualificazione in reati meno gravi e legittimità delle scelte sulle attenuanti/aggravanti e sulle pene accessorie; entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con eventuali ulteriori conseguenze non specificate nel brano trascritto.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma del reato di estorsione. La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale e il dolo finalizzato all'ingiusto profitto, con valutazione delle minacce e delle modalità idonee a coartare la vittima

  • art. 393 cod. pen.

    Disciplina dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso tale ricostruzione perché le pretese erano evidentemente ingiuste e reiterate, con minacce e violenza idonee a caratterizzare estorsione

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento alla truffa; la Corte ha esaminato la distinzione tra truffa 'vessatoria' ed estorsione e ha ritenuto prevalente la qualificazione estorsiva per le modalità e le coartazioni esercitate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Norma su accessi abusivi a sistemi informatici; rilevata come trattata incidentalmente e non decisiva ai fini della responsabilità per estorsione

  • art. 610 cod. pen.

    Riferimento alla minaccia; la Corte ha ritenuto che le condotte integrassero estorsione e non solo minaccia o violenza privata, per la loro idoneità a coartare la vittima

  • art. 612 cod. pen.

    Riferimento alla violenza privata; la Corte ha escluso la qualificazione limitata a questo reato per la presenza dell'elemento patrimoniale e del profitto ingiusto

  • art. 196 cod. proc. pen.

    Norma sulla perizia richiesta sulle capacità a testimoniare; la Corte ha ritenuto che la mancata perizia non fosse un vizio rilevante a fronte della discrezionalità del giudice e dei limiti della richiesta

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma citata nella doglianza sul vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta relativo al procedimento di impugnazione

  • art. 29 cod. pen.

    Disciplina delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici); la questione di illegittimità costituzionale sollevata in termini generici è stata dichiarata manifestamente infondata

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa alla tenuità del danno patrimoniale applicata in primo grado e considerata prevalente rispetto all'aggravante di cui al concorso di più persone

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittime le scelte del giudice di merito nella comparazione delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Regola sulla potenzialità del giudice di appello di riconoscere attenuanti sopravvenute; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla eccezionalità e discrezionalità di tale potere e sull'onere di sollecitazione da parte della difesa in appello

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023

    Pronuncia citata dai ricorrenti per la riduzione di pena in caso di lieve entità del reato di estorsione; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione non proposta in appello e quindi inammissibile se sollevata per la prima volta in cassazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifeste contraddizioni o travisamenti della prova
  • Nei casi in cui vi sia una doppia conforme (prime due decisioni di merito allineate), il giudice di cassazione richiede che le deduzioni siano specifiche e non una semplice riproposizione delle doglianze già esaminate
  • La mancata effettuazione di una perizia sulle capacità a testimoniare è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce automaticamente prova decisiva ai fini della cassazione
  • Per distinguere estorsione da truffa o esercizio arbitrario di diritti occorre valutare le modalità ex ante della condotta: minacce e violenza idonee a coartare la volontà della vittima e la reiterazione di richieste patrimoniali orientano verso l'estorsione
  • Questioni processuali o di diritto nuovo (es. riconoscimento di attenuanti sopravvenute per pronunce costituzionali) devono essere sollevate tempestivamente in appello o con motivi aggiunti; sollevarle per la prima volta in cassazione è in genere inammissibile
  • Le doglianze generiche, apodittiche o che non confutano specificamente la motivazione di merito sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in cassazione
  • Il travisamento della prova tecnica rilevante per cassazione richiede che la prova sia inesistente o il risultato probatorio sia manifestamente diverso da quello reale; mere critiche tecniche non bastano

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