Sentenza del 18/03/2016 n. 5403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione Modello Unico 2002, relativa all'anno d'imposta 2001, con cui non era stato riconosciuto un credito IVA poiché la dichiarazione era stata trasmessa telematicamente ma scartata dal sistema per un'irregolarità nella data dell'impegno alla trasmissione. La CTR aveva ritenuto sufficiente che l'Amministrazione avesse comunque ricevuto i dati fiscali entro i termini. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che una dichiarazione telematica scartata, non seguita dalla correzione dell'errore e da una nuova trasmissione regolare, non può considerarsi validamente presentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la norma invocata disciplinava il rimborso del credito IVA e non la sua detrazione, mentre ha accolto il secondo motivo. Ha stabilito che la prova della regolare presentazione di una dichiarazione telematica è costituita esclusivamente dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento; tale comunicazione non può essere equiparata alla ricevuta di scarto del sistema informatico, né la presentazione può essere provata semplicemente dimostrando che l'Amministrazione aveva acquisito i dati. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.900 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 10 e 11, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La regolare presentazione di una dichiarazione telematica si prova mediante la comunicazione di avvenuto ricevimento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La ricevuta di scarto non equivale a una ricevuta di presentazione e la disponibilità dei dati da parte dell'Amministrazione non è sufficiente a sanare l'irregolarità.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3
La norma, modificando l'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, disciplina le modalità e la prova della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Costituisce la base normativa per la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
La Corte ha rilevato che la disposizione riguarda il diritto al rimborso del credito IVA e non la questione della detrazione, sicché il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile.
Cass. nn. 675/2015 e 16003/2015
I precedenti richiamati affermano che la dichiarazione telematica si considera ricevuta quando l'Amministrazione comunica l'avvenuto ricevimento; in presenza di errori bloccanti, il contribuente deve correggere tempestivamente l'errore e ritrasmettere la dichiarazione secondo le modalità previste.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente, la disponibilità materiale dei dati da parte dell'Amministrazione non basta a dimostrare l'adempimento: occorre la ricevuta o comunicazione ufficiale di avvenuto ricevimento.
- Una comunicazione di scarto, anche se dovuta a un errore apparentemente formale o esterno ai dati fiscali, indica che la dichiarazione non è stata validamente acquisita come presentata.
- Quando il sistema segnala un errore bloccante, il contribuente o l'intermediario deve verificare l'esito della trasmissione, correggere l'errore e ritrasmettere il modello entro i termini o secondo le procedure applicabili.
- La circostanza che l'Amministrazione abbia potuto leggere o utilizzare le informazioni contenute nel file scartato non sostituisce il rispetto delle forme legali di presentazione.
- In caso di controversia, è essenziale conservare la ricevuta di avvenuto ricevimento e la documentazione relativa alle eventuali ritrasmissioni; la sola ricevuta di invio o la comunicazione di scarto non dimostrano necessariamente la regolare presentazione.
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