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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31993/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione IRPEF, addizionali, IRAP e IVA sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su dati acquisiti in contraddittorio e su informazioni del concessionario della rete telematica. L’accertamento aveva contestato la mancata contabilizzazione di incassi per euro 346.049,90 derivanti dall’attività di distribuzione di apparecchi e congegni da intrattenimento e da gioco. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che l’Ufficio avesse illegittimamente disatteso la contabilità senza provarne falsità o irregolarità e avesse fondato l’accertamento su una presunzione di secondo grado, calcolando il non dichiarato dai dati del concessionario e dal PREU; (2) violazione del combinato disposto dell’art. 56 TUIR e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 53 Cost., perché l’Ufficio avrebbe addossato tutti i maggiori ricavi al solo gestore, senza riconoscere i costi inerenti e la quota spettante agli esercenti, con conseguente compressione del principio di क्षमता contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata: in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, l’Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto generalizzato di presunzioni di secondo grado; sono utilizzabili anche i dati trasmessi dal concessionario e le risultanze di indagini bancarie. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva considerato, alla luce del principio di capacità contributiva, che la ripresa non poteva attribuire al solo gestore l’intero maggior ricavo presunto senza verificare la quota riconducibile agli esercenti e i costi inerenti ai maggiori ricavi presunti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del profilo relativo alla corretta imputazione dei maggiori ricavi e dei costi.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. c) d.P.R. 600/1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo sulla base di dati e presunzioni anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973

    legittima la ricostruzione presuntiva del reddito quando la contabilità sia inattendibile o antieconomica

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972

    consente, in materia IVA, l’accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; non si ricava da esso un divieto generale di presunzioni di secondo grado

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    le risultanze delle indagini bancarie possono fondare presunzioni idonee a sostenere l’accertamento e il contribuente deve giustificare la provenienza e destinazione delle somme

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    consente l’utilizzo delle acquisizioni documentali e delle indagini ai fini dell’accertamento IVA

  • art. 53 Cost.

    impone che il prelievo sia commisurato all’effettiva capacità contributiva, escludendo che l’imposizione colpisca ricavi non realmente imputabili senza considerare la struttura economica dell’attività

  • art. 56 TUIR

    richiamato per la necessità di correlare i maggiori ricavi ai costi inerenti nella determinazione del reddito d’impresa

  • art. 39 quater, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003

    richiamato in relazione alla disciplina dei dati di gioco trasmessi telematicamente difformi da quelli effettivi e alla coobbligazione solidale dei soggetti coinvolti

  • art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

    individua gli apparecchi da intrattenimento e gioco di abilità cui si riferisce il prelievo erariale unico

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    richiamato nel contesto della doglianza sulla pretesa lesione del contraddittorio procedimentale, ma il motivo non è stato accolto

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se essa risulti intrinsecamente inattendibile; in tal caso il reddito può essere ricostruito mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Non esiste nel sistema processuale tributario un divieto generale di presunzioni di secondo grado: l’utilizzo di elementi presuntivi derivati da altri dati presuntivi è ammesso se il ragionamento inferenziale è logicamente e giuridicamente coerente.
  • Le risultanze delle indagini bancarie e i dati trasmessi dai soggetti della filiera economica possono costituire base sufficiente per la ricostruzione presuntiva dei ricavi, purché il contribuente abbia la possibilità di fornire idonea prova contraria.
  • In presenza di attività d’impresa articolate su più soggetti economici, la ripresa fiscale dei maggiori ricavi presunti deve rispettare la reale struttura del rapporto economico e non può imputare l’intero importo a un solo soggetto senza verificare la quota di ricavo e di costo effettivamente riferibile a ciascun partecipante.
  • Il principio di capacità contributiva impone che l’accertamento dei redditi d’impresa tenga conto dei costi inerenti ai maggiori ricavi presunti e della corretta imputazione soggettiva delle componenti reddituali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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