Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, perché riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore indicato come società di persone per presunte prestazioni di servizi. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni anche in ragione della mancanza, in capo al fornitore, di dipendenti e di costi per compensi a terzi. In cassazione la società ha dedotto: 1) la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo per tardiva notifica dell’avviso, sostenendo l’inapplicabilità del raddoppio dei termini; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi motivazionali per erroneo riparto dell’onere probatorio e mancato esame della documentazione prodotta a prova dell’effettività e inerenza dei servizi; 3) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata considerazione della tardiva registrazione delle fatture e della mancata rilevazione dei documenti di trasporto; 4) una censura articolata in più profili su omessa pronuncia, difetto di motivazione, mancanza della copia cartacea della notizia di reato, nonché sulla deducibilità dei costi anche in presenza di operazioni fraudolente ai sensi delle norme richiamate dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contribuente non ha dimostrato di aver eccepito la decadenza già nel giudizio di primo grado; la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, essendo eccezione in senso stretto posta nell’interesse esclusivo del contribuente, non è rilevabile d’ufficio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo cumulativo e promiscuo, mescolando vizi diversi e cercando in realtà di rivalutare il merito e la prova; il terzo motivo è stato inoltre ritenuto carente di specificità. I motivi fondati sul vizio motivazionale sono stati comunque preclusi dalla c.d. doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato complessivamente inammissibile per la medesima commistione di censure eterogenee e per difetto di specificità, non essendo state trascritte o indicate in modo adeguato le deduzioni e le prove rilevanti dei gradi di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la decadenza dal potere di accertamento; la Corte non entra nel merito della decorrenza perché il motivo è inammissibile per mancata allegazione della tempestiva eccezione nei gradi di merito.
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente per la medesima doglianza sulla decadenza dell’azione accertativa; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2697 c.c.
È evocato per contestare il riparto dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti; la Corte reputa inammissibile la censura perché, sotto tale veste, mira alla rivalutazione del merito probatorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte rileva che le censure sono formulate in modo promiscuo e non specifico, quindi inammissibili.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte afferma che non è consentito cumulare e sovrapporre in modo indistinto vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale nella stessa doglianza.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
È richiamato per l’operatività del limite della doppia conforme, che preclude il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ratio fattuale.
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
Norma richiamata per l’introduzione del filtro della doppia conforme applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, essendo posta a tutela esclusiva del contribuente, costituisce eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotta dalla parte; non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo indifferenziato censure eterogenee di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, se la formulazione del motivo non consente di distinguere con chiarezza le singole doglianze.
- Le censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. o di omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve indicare con precisione gli atti e le deduzioni rilevanti dei giudizi di merito, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso quando ricorre la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
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